Controlli bloccanti Bdap: i Comuni e gli altri enti locali che trasmettono i conti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) dovranno considerare anche i nuovi controlli bloccanti, che impediranno l’acquisizione dei documenti con errori.
Dal rendiconto 2026 la Bdap acquisirà, nei Dati contabili analitici (Dca), anche i residui al quinto livello del piano dei conti finanziario. Tale integrazione avviene in seguito all’introduzione del metodo accelerato di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) sulle previsioni.
Inoltre, scatta il blocco sulle incoerenze tra le spese del programma 04 della missione 13, dedicato al ripiano dei disavanzi sanitari pregressi, e la loro codifica economica nei Dca. Saranno ammessi soltanto:
- i codici del macroaggregato 2.4 («Altri trasferimenti in conto capitale») previsti per i trasferimenti a ripiano dei disavanzi pregressi, da U.2.04.16.00.000 a U.2.04.20.00.000;
- i macro aggregati 1.1 («Redditi da lavoro dipendente») e 1.2 («Imposte e tasse a carico dell’ente»);
- per i debiti contratti a ripiano quando era consentito, l’1.7 («Interessi passivi») e il 4.3 («Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine»).
I controlli di coerenza interni al preventivo diventeranno bloccanti dal triennio 2028-2030.
Controlli bloccanti Bdap: vediamo gli enti in sola contabilità economico-patrimoniale e i controlli non bloccanti
Per gli enti in sola contabilità economico-patrimoniale (aziende speciali, fondazioni, altri enti strumentali) diventeranno bloccanti le quadrature sul bilancio di esercizio dal 2026 e sul budget dal 2028.
I controlli che, invece, non saranno bloccanti, sono due:
- il primo, introdotto dal 2023-2025, riguarda l’equilibrio di parte corrente del preventivo che Arconet preferisce continuare a monitorare perché in passato l’anomalia era stata rilevata negli enti in dissesto autorizzati a bilanci non in equilibrio;
- il secondo riguarda la validità dei codici Cofog nei Dca del rendiconto.
Nell’ambito delle semplificazioni, il bilancio del primo anno della procedura, che consente di approvare il rendiconto 2025 con il Pdf elaborato dalla Bdap, ha avuto riscontro positivo, soprattutto per Città metropolitane, Province e Regioni, mentre i Comuni hanno registrato adesioni solo per l’8,7% del comparto. Pertanto, Arconet invita le associazioni degli enti e i commercialisti a promuoverne l’uso.
Infine, l’art. 151, co. 8-bis, del Tuel prevede che “Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le “Previsioni definitive di competenza” gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 163, co. 1. Ferma restando la procedura prevista dall’art. 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall’art. 52 del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l’approvazione del rendiconto determina il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.”
Approvato il rendiconto, dunque, viene meno l’obbligo di deliberare il preventivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus del 21/10/2026 “Enti locali, dal rendiconto 2026 nuovi controlli bloccanti in Bdap”
Autori: Patrizia Ruffini

