Il Ccnl 16 luglio 2024 riferito all’area dei dirigenti del comparto Funzioni locali causa confusione nel conferimento degli incarichi ad interim.
Si ricorda, prima di tutto, che l’interim è stato disciplinato dall’articolo 58 del Ccnl 17.12.2020.
Secondo tale disposizione, “Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico”.
Inizialmente, l’interim era un istituto valevole esclusivamente per la sezione dei dirigenti locali.
Tale istituto non riguardava, infatti, i segretari comunali.
La disciplina dell’interim nel nuovo Ccnl 16.7.2024 è contenuta nell’articolo 40, che disapplica il 58 del Ccnl precedente, ma ne ripete nella sostanza il contenuto.
L’articolo 64 del nuovo contratto estende, tuttavia, l’istituto dell’interim anche ai segretari comunali.
Perché la nuova disciplina crea caos sugli incarichi ad interim?
In primo luogo, perché estende ai segretari una disciplina riferibile ai dirigenti.
In secondo luogo, perché tale previsione convive con altre due norme contrattuali risalenti, ma mai disapplicate.
Si tratta dell’articolo 41, comma 4, del Ccnl 16.5.2001 dei segretari comunali, secondo cui “Gli enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”.
La regolamentazione di tali ultime maggiorazioni è contenuta nell’accordo 22.12.2003, che ammette l’attribuzione ai segretari comunali di “incarichi gestionali”, e tali sono gli incarichi ad interim di funzioni dirigenziali, solo dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’ente.
Mentre, dunque, l’articolo 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 luglio 2024 non contiene nessuna indicazione del rapporto tra interim fra dirigenti, la disciplina degli “incarichi aggiuntivi” ai segretari subordina tali incarichi all’accertamento dell’assenza delle professionalità.
Ma, ancora più clamoroso è il fatto che la disciplina dell’interim per il segretario determina lo “sfondamento” della demarcazione tra la Sezione del Ccnl destinata alla dirigenza e quella riferita ai segretari.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del Ccnl 16.7.2024, l’importo dell’eventuale interim attribuito ai segretari “è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 17.12.2020”. Ma, tale fondo è quello destinato esclusivamente alla dirigenza.
È del tutto incomprensibile come un Ccnl possa lecitamente dirottare risorse riferite ad una specifica area contrattuale verso una qualifica completamente diversa.
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Fonte: Italia Oggi n. 176 del 26/07/2024 pag. 37
Autore: Luigi Oliveri