La reggenza
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Incarichi dirigenziali, reggenza solo in casi eccezionali

La reggenza di un ufficio dirigenziale è ammissibile quando è già stata avviata la procedura di copertura del posto vacante.

Ad affermarlo è la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 26/2024.

Nel caso in esame, il prefetto ha conferito in reggenza un incarico dirigenziale.

L’art. 10, comma 1 del  D.Lgs. n. 139/2000  prevede la sola «provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento», ma non regola l’istituto della reggenza.

L’art. 20 del D.P.R. n. 266/1987 dispone invece che la reggenza ha caratteri di eccezionalità, straordinarietà e limitatezza temporale; essa è estranea all’organizzazione amministrativa e inidonea a sopperire alla carenza di personale.

Cosa afferma la deliberazione in tema di reggenza di incarichi dirigenziali?

La reggenza può ammettersi solo per un periodo temporalmente limitato, per evitare che il venir meno della titolarità dell’organo possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e il perseguimento degli interessi pubblici.

Inoltre, può essere consentita solo quando è stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura.

La sezione di controllo dell’Emilia Romagna  afferma, dunque, che tale istituto è ammesso qualora sia l’unico strumento possibile per garantire la continuità amministrativa e nei casi in cui si riscontri l’impossibilità di ricorrere ad altre idonee soluzioni organizzative. In ogni caso, ribadiscono i giudici contabili, la reggenza non può essere disposta o reiterata senza la previsione di un termine finale.

La Corte sottolinea, infine, che le esigenze di continuità dell’azione amministrativa oggi sono rafforzate dalla necessità che l’amministrazione dell’interno sostenga gli enti locali nello sviluppo delle fasi del PNRR e del PNC, così come prevede l’art. 9 del D.L. n. 19/2024, che chiede ai prefetti di istituire cabine di coordinamento per la definizione del piano di azione e per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 24/04/2024
Autore: Amedeo Di Filippo

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