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Niente straordinario elettorale alle comunali per le elevate qualificazioni

Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative nei Comuni ritorna il tema del pagamento dello straordinario elettorale alle elevate qualificazioni, chiarito dall’ennesimo parere ARAN, CFL256, che ribadisce che ai titolari di elevata qualificazione può essere pagato solo lo straordinario elettorale che viene rimborsato da altre amministrazioni, cioè dal ministero dell’Interno, senza alcuna possibilità di riconoscerlo per le elezioni comunali. L’unica eccezione a questa regola riguarda il lavoro nel giorno di riposo settimanale.

Nonostante già nel 2013, con i pareri RAL1559 e RAL1560, l’ARAN abbia fornito indicazioni in proposito, si ritorna sulla questione a causa dell’evoluzione del contratto nazionale.

Prima della sottoscrizione del CCNL 21 maggio 2018, infatti, le regole erano contenute nell’art. 39, co. 2, del CCNL 14 settembre 2000, che consentiva di liquidare lo straordinario elettorale alle posizioni organizzative a condizione che gli enti provvedessero ad acquisire le risorse per il loro finanziamento, secondo l’interpretazione dell’ARAN, da altre amministrazioni. Alcuni Tribunali (Vicenza, sent. 223/2018, Pordenone, sent. 40/2018 e Ravenna, sent. 209/2018), arrivando a conclusioni diametralmente opposte, hanno ritenuto che l’acquisizione delle risorse non necessariamente dovesse provenire dall’esterno ma che potesse trovare spazio anche nel bilancio dell’ente, come avviene per le elezioni amministrative comunali.

Cosa ha specificato il CCNL 21 maggio 2018, all’art. 18, co. 2, lett. c)?

Il CCNL 21 maggio 2018, all’art. 18, co. 2, lett. c), ha poi specificato espressamente che le risorse devono essere acquisite dall’esterno e non possono essere finanziate dal comune, confermato anche dal parere ARAN CFL139.

Il problema si è ripresentato col CCNL 16 novembre 2022, che riscrive le regole in materia di Elevate Qualificazioni e che, all’art. 20, co. 2, lett. c), conferma che spettano “i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, co. 2, del CCNL del 14.9.2000” ma omette la parte in cui si specifica che l’acquisizione delle risorse deve avvenire dai “competenti soggetti istituzionali“.

Infine, l’ultimo parere ARAN CFL256 mette un argine confermando le precedenti indicazioni, con lo scontento degli operatori.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 22/04/2024 “Aran: niente straordinario elettorale alle comunali per le elevate qualificazioni”
Autori: Tiziano Grandelli    Mirco Zamberlan

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