Utilizzo dell’avanzo libero
Contabilità Enti Locali

La regola a regime sull’utilizzo dell’avanzo libero non si tocca, deroga solo per il 2022

La Commissione Arconet, nella riunione del 26 aprile scorso, ha fornito alcune indicazioni circa l’utilizzo dell’avanzo libero.

Il D.L. n. 50/2022, in via eccezionale e solo per l’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza da Covid-19, consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione applicando la quota libera del risultato di amministrazione, accertato nel rendiconto 2021.

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero o destinato in sede di approvazione del bilancio di previsione possibile per il 2022 è limitata e subordinata ad una specifica deroga normativa.

La regola generale prevede che l’avanzo libero o destinato può essere applicato al bilancio di previsione solo se sussistono tre condizioni:

  • aver approvato il rendiconto;
  • procedere contestualmente alle procedure di riequilibrio;
  • fornire dimostrazione dell’impossibilità di approvare il bilancio in equilibrio.

Lo ribadisce anche la Commissione Arconet che, nella riunione del 26 aprile scorso, chiarisce che le condizioni del punto 9.2.12 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 devono sussistere contemporaneamente.

Cosa accadrebbe con un’interpretazione diversa della disciplina dell’utilizzo dell’avanzo libero?

Un’interpretazione diversa consentirebbe di approvare il bilancio di previsione contestualmente alle procedure di riequilibrio e di realizzare il pareggio di bilancio anche in assenza di equilibrio strutturale con entrate straordinarie.

Inoltre, tale interpretazione si porrebbe in contraddizione con la faq n. 8 della Commissione Arconet che richiede, ai fini dell’utilizzo dell’avanzo libero e destinato, l’esistenza di tre seguenti condizioni:

  • il bilancio deve essere approvato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente;
  • il bilancio deve essere approvato dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
  • deve risultare che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio.

Un’interpretazione estensiva del principio contabile, infatti, determinerebbe uno scardinamento dei principi contabili e un’apertura a situazioni di disavanzo.

Non possono far ricorso all’applicazione della quota libera del risultato di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021, le amministrazioni in disavanzo e gli enti che non hanno approvato in consiglio il rendiconto 2021.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 08/07/2022 “Arconet: la regola a regime sull’utilizzo dell’avanzo libero non si tocca, deroga solo per il 2022 con una norma specifica”
Autore: Anna Guiducci Patrizia Ruffini

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