La Commissione Arconet, nella riunione del 26 aprile scorso, ha fornito alcune indicazioni circa l’utilizzo dell’avanzo libero.
Il D.L. n. 50/2022, in via eccezionale e solo per l’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza da Covid-19, consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione applicando la quota libera del risultato di amministrazione, accertato nel rendiconto 2021.
L’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero o destinato in sede di approvazione del bilancio di previsione possibile per il 2022 è limitata e subordinata ad una specifica deroga normativa.
La regola generale prevede che l’avanzo libero o destinato può essere applicato al bilancio di previsione solo se sussistono tre condizioni:
- aver approvato il rendiconto;
- procedere contestualmente alle procedure di riequilibrio;
- fornire dimostrazione dell’impossibilità di approvare il bilancio in equilibrio.
Lo ribadisce anche la Commissione Arconet che, nella riunione del 26 aprile scorso, chiarisce che le condizioni del punto 9.2.12 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 devono sussistere contemporaneamente.
Cosa accadrebbe con un’interpretazione diversa della disciplina dell’utilizzo dell’avanzo libero?
Un’interpretazione diversa consentirebbe di approvare il bilancio di previsione contestualmente alle procedure di riequilibrio e di realizzare il pareggio di bilancio anche in assenza di equilibrio strutturale con entrate straordinarie.
Inoltre, tale interpretazione si porrebbe in contraddizione con la faq n. 8 della Commissione Arconet che richiede, ai fini dell’utilizzo dell’avanzo libero e destinato, l’esistenza di tre seguenti condizioni:
- il bilancio deve essere approvato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente;
- il bilancio deve essere approvato dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
- deve risultare che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio.
Un’interpretazione estensiva del principio contabile, infatti, determinerebbe uno scardinamento dei principi contabili e un’apertura a situazioni di disavanzo.
Non possono far ricorso all’applicazione della quota libera del risultato di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021, le amministrazioni in disavanzo e gli enti che non hanno approvato in consiglio il rendiconto 2021.
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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 08/07/2022 “Arconet: la regola a regime sull’utilizzo dell’avanzo libero non si tocca, deroga solo per il 2022 con una norma specifica”
Autore: Anna Guiducci Patrizia Ruffini