utilizzo avanzo amministrazione
Contabilità Enti Locali

Lo sblocco degli avanzi non evita i vincoli della certificazione Covid

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione consente di finanziare, tra l’altro, gli aumenti delle spese energetiche, permettendo di affrontare uno dei temi cruciali del 2022.

Per gli Enti locali alle prese con gli extra-costi prodotti dall’inflazione sulle bollette di energia elettrica e gas, è in arrivo un aiuto significativo dallo sblocco degli avanzi di amministrazione.

Attraverso tale rinforzo, ci sarà la possibilità per gli enti di utilizzare senza limiti l’avanzo libero risultante dal rendiconto 2021 approvato dal Consiglio.

In riferimento al solo 2022, gli enti locali hanno la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.

Quali sono gli interventi da attuare per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione?

Nel dettaglio, quindi, non si applicano le priorità imposte dell’articolo 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Esso prevede che l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, con provvedimento di variazione di bilancio, è possibile solo nel rispetto di un preciso ordine di precedenza.

Sul piano operativo, per lo sblocco degli avanzi gli enti devono tenere conto dei vincoli derivanti dai fondi della certificazione Covid-19.

Il termine perentorio per l’invio della predetta certificazione è fissato al 31 maggio.

È da sottolineare che in caso di urgenza, l’avanzo con variazione, che solitamente è di competenza del Consiglio, può essere adottato anche dalla Giunta, salvo ratifica consiliare.

In caso di proroga al 31 maggio del termine dei rendiconti, l’invio dei dati del consuntivo alla BDAP andrà quindi effettuato entro il 30 giugno.

La trasmissione dei documenti contabili deve avvenire entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

E’ importante rispettare le scadenze.

Lo sforamento dei termini per approvare la deliberazione del rendiconto è sanzionato anche con:

  • l’avvio delle procedure previste dall’articolo 141, comma 2 del Tuel;
  • il divieto di assumere personale fino all’assolvimento dell’obbligo.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 126 del 09/05/2022 pag. 25
Autori: Anna Guiducci    Patrizia Ruffini

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