Mansioni superiori: se la prestazione non viene effettuata, il trattamento retributivo differenziale non va riconosciuto.
A precisarlo è l’Aran, con il parere CFL del 21 luglio 2022, n. 163.
In caso di ferie o assenze per malattia, infortuni o permessi di natura personale, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non deve essere corrisposto, perché manca la prestazione effettiva
Qual è il contenuto delle disposizioni normative e contrattuali sulle mansioni superiori?
L’articolo 8, comma 5 del CCNL del 14 settembre 2000 prevede che il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello corrispondente ali compiti i superiori di temporanea assegnazione
Secondo i tecnici dell’Aran, però, il trattamento aggiuntivo non spetta per i giorni di assenza legati a ferie e malattia.
L’articolo 52, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, infatti, stabilisce che in caso di assegnazione del pubblico dipendente a mansioni di alto livello, il lavoratore in questione ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore solo per il periodo di effettiva prestazione.
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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 203 del 25/07/2022 pag. 23
Autore: Consuelo Ziggiotto