bilancio di previsione
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Nuovo iter di formazione del bilancio di previsione al debutto

L’articolo 1 del Decreto 25 luglio 2023 ha inserito nel Principio contabile applicato concernente la programmazione i paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 riguardanti l’iter di predisposizione del bilancio di previsione.

La domanda che ci si pone è quando entreranno in vigore le nuove disposizioni.

A favore della tesi secondo cui le novità si applicano già a partire dal bilancio di previsione 2024-2026 depone l’articolo 1 del decreto.

Esso non prevede rinvii nell’entrata in vigore delle modifiche al principio contabile.

Conseguentemente trova applicazione la previsione generale contenuta nell’ultimo periodo del medesimo decreto, secondo cui lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2023, è possibile affermare che le norme sono di immediata applicazione.

Esiste una diversa interpretazione delle nuove disposizioni sul bilancio di previsione?

Si.

Esiste infatti, una interpretazione differente.

Tale tesi contraria, considerando che l’esempio n. 2 inserito dal Decreto 25 luglio 2023 nel medesimo principio fa riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, ritiene che le novità in questione decorrano dal bilancio che dovrà essere predisposto da settembre 2024.

Tale tesi, tuttavia, non sembra condivisibile per due motivi:

  • di legittimità, in quanto i riferimenti temporali contenuti in un esempio non appaiono sufficienti a disattendere la sua entrata in vigore;
  • di opportunità, in quanto, al di là dell’obbligo, è opportuno perseguire il fine delle modifiche, cioè quello dell’approvazione del bilancio di previsione entro i termini per garantire efficacia e tempestività nella gestione delle risorse pubbliche e nella conseguente azione amministrativa.

Considerando, inoltre, che il nuovo punto 9.3.6 del principio prevede che, nel caso in cui l’ente decida di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, i responsabili devono trasmettere le richieste di modifica al bilancio tecnico 85 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Infine, la proroga, per consentire ai responsabili di rispettare tale termine, dovrà essere necessariamente disposta almeno tre mesi prima della scadenza.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 06/09/2023 “Nuovo iter di formazione del bilancio di previsione al debutto già per il 2024-2026”
Autore: Elena Masini

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