progressione orizzontale
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Progressione orizzontale mini

La progressione orizzontale sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.

Più precisamente, le progressioni economiche orizzontali, definibili ora come differenziali stipendiali, restano circoscritte ad una quota limitata di dipendenti, anche se il CCNL 16 novembre 2022 non contiene espressamente tale vincolo.

L’Aran, con il parere CFL n. 220/2023 ha ribadito questo concetto.

L’Agenzia ha precisato che: “Il principio della cd. “quota limitata” che sottende alle procedure di progressione economiche all’interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/09, tutt’ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente”.

La normativa sull’attribuzione della progressione orizzontale

L’articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009, al comma 2, stabilisce che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Pertanto, tale normanon rinvia per la sua applicazione ad altre norme legislative o contrattuali, perché è autoapplicativa.

Ed inoltre, va ricordato che, nel lavoro pubblico, i contratti collettivi, sia nazionali, sia, soprattutto decentrati, non dispongono di nessuna forza per disapplicare o derogare norme imperative di legge.

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Fonte: Italia Oggi n. 211 del 08/09/2023 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri

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