Niente progressioni economiche orizzontali se l’impegno di spesa non ha adeguata copertura finanziaria.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 31 maggio 2023, n. 15364.
La gestione di una progressione economica orizzontale implica, come noto, l’aumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti.
Quando è possibile disporre le progressioni economiche orizzontali?
Nel precedente regime contrattuale (CCNL 21 maggio 2018), la progressione determina l’acquisizione di una posizione economica più elevata.
Con il nuovo contratto collettivo (CCNL 16 novembre 2022), la progressione darà luogo a veri e propri aumenti, denominati differenziali stipendiali, di importo fisso e predeterminato.
Pertanto, la Corte evidenzia che anche nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, l’azione del datore di lavoro pubblico non è del tutto libera ed autonoma.
Occorre pur sempre il rigoroso rispetto delle regole di contabilità pubblica che costituiscono il presupposto di legittimità e addirittura di esistenza stessa delle decisioni gestionali.
Le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportino spese a carico della p.a., infatti, devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa.
In conclusione, quindi, non basta la sottoscrizione del contratto decentrato di lavoro: esso, pur costituendo il titolo giuridico necessario per le progressioni, resta comunque non sufficiente se la spesa che comporta non risulta regolarmente impegnata e dotata di copertura finanziaria.
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Fonte: Italia Oggi n. 135 del 09/06/2023 pag. 35
Autore: Luigi Oliveri