Riscatto di laurea
Affari Generali

Riscatto di laurea e diritto alla neutralizzazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 112/2024, ha stabilito che il riscatto degli anni di laurea non può essere “neutralizzato” per passare dal sistema retributivo a quello misto.

Nello specifico, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina che non prevede il diritto del pensionato alla neutralizzazione del riscatto del corso di studi universitario.

Il tutto è disciplinato dall’art. 1, comma 13, della Legge n. 335/1995 e dell’art. 1, comma 707, della Legge n. 190/2014.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ritenendo tali disposizioni contrastanti con la Costituzione.

In particolare, nella parte in cui non è previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea.

Quando ciò sia necessario per uscire dal sistema retributivo di computo della pensione, applicabile all’interessato proprio in virtù del riscatto, e accedere al sistema misto, rivelatosi più conveniente al momento del pensionamento.

In merito al riscatto di laurea per la Corte come si attiva il principio di neutralizzazione?

La Corte ha precisato che, per attivare il principio di neutralizzazione non basta che tali contributi, normalmente versati in esordio dell’attività lavorativa, siano ininfluenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione.

Tale principio può operare, infatti, soltanto all’interno del sistema retributivo.

Poiché ha lo scopo di escludere dalla base pensionabile i contributi che siano:

  • aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo;
  • correlati all’ultimo scorcio della vita lavorativa;
  • corrispondenti a retribuzioni che, in quanto inferiori a quelle percepite in precedenza, possano incidere in senso riduttivo sulla pensione virtualmente già acquisita.

Nel caso esaminato dai giudici, invece, la neutralizzazione non è stata invocata per “elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell’ambito del sistema retributivo“.

Ma, in particolare, per “”fuoriuscire” da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente“.

Per la Corte, in conclusione, non è possibile “scegliere” il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata solo nel momento del pensionamento.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Corte Costituzionale del 01/07/2024
Autore: d. n.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.