Salvaguardia degli equilibri
Contabilità Enti Locali

Salvaguardia degli equilibri 2026

Salvaguardia degli equilibri 2026: le nuove verifiche tra PNRR, FCDE e attendibilità delle previsioni di cassa

L’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’organo di revisione dell’ente locale provveda alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’obiettivo è quello di intercettare eventuali criticità suscettibili di compromettere la gestione dell’ente nella seconda parte dell’esercizio.

La salvaguardia 2026 si svolge in un contesto piuttosto articolato:

– da un lato c’è il completamento degli interventi finanziati dal PNRR;

– dall’altro lato ci sono le novità introdotte dal decreto di aggiornamento dei principi contabili del 16 marzo 2026 in materia di FCDE e di previsioni di cassa.

Per quanto riguarda il PNRR, il 30 giugno 2026 rappresenta il termine ultimo per il completamento degli interventi finanziati dal Piano.

L’organo di revisione è chiamato a valutare: il livello di attuazione degli interventi così finanziati; la coerenza tra avanzamento fisico e avanzamento finanziario delle opere; la regolarità delle procedure adottate; ed infine, lo stato delle rendicontazioni, riservando particolare attenzione ai progetti che presentano ritardi, criticità  o scostamenti rispetto ai cronoprogrammi originari.

Eventuali irregolarità, inadempimenti procedurali o mancato raggiungimento dei target possono determinare riduzioni del contributo riconosciuto o, nei casi più rilevanti, l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.

Salvaguardia degli equilibri in riferimento al FCDE

In riferimento al FCDE, l’introduzione del nuovo par. 3.3-bis del principio contabile 4/2 prevede che gli enti locali possano rideterminarlo già in sede di assestamento 2026-2028 purchè, in sede di rendiconto 2025, si sia accertato un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate interessate rispetto alla media del triennio di riferimento individuata dal principio contabile in relazione alla metodologia di calcolo del FCDE adottata dall’ente, nonché all’attivazione di un progetto almeno triennale finalizzato a rendere strutturale tale miglioramento.

Per verificare ciò diviene necessario considerare sia la correttezza dei calcoli effettuati sia la concreta capacità dell’ente di consolidare nel tempo i risultati conseguiti attraverso il progetto pluriennale richiesto dal principio contabile.

Infine, è interessante analizzare la modifica del paragrafo 9.4 del principio contabile applicato della programmazione. Il decreto 16 marzo 2026 chiarisce che le previsioni di cassa devono essere costruite tenendo conto della concreta capacità dell’ente di trasformare gli accertamenti in riscossioni e gli impegni in pagamenti nel corso dell’esercizio.

Una novità che rafforza il ruolo della verifica degli equilibri di cassa nell’ambito della salvaguardia prevista dall’art. 193 del TUEL.

L’organo di revisione deve quindi verificare la coerenza delle previsioni di cassa con l’andamento delle riscossioni registrate nel corso dell’esercizio, con la consistenza dei residui attivi e passivi, con la presenza di crediti di dubbia esigibilità, con i cronoprogrammi degli investimenti e con le effettive tempistiche di pagamento delle obbligazioni assunte.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus del 19/06/2026; Salvaguardia degli equilibri 2026: nuove verifiche tra PNRR, Fcde e attendibilità delle previsioni di cassa
Autore: Marco Castellani

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