Lo scavalco di eccedenza consiste nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Puglia, con la deliberazione n. 149/2023, ha precisato che, a differenza dello scavalco condiviso, si può attivare quello di eccedenza senza ricorrere ad alcuna convenzione tra enti.
Lo scavalco di eccedenza è regolato dall’articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.
Lo scavalco condiviso è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022.
Quali sono le differenze tra i due istituti?
Lo scavalco condiviso richiede una convenzione tra gli enti attivanti e non comporta la costituzione di nessun nuovo rapporto di lavoro.
Tuttavia, esso consente al lavoratore interessato di completare la prestazione lavorativa, che continua ad essere condotta con l’ente di appartenenza, svolgendola a beneficio dell’ente a scavalco .
In pratica, ad esempio, il dipendente può svolgere, delle 36 ore lavorative previste, 24 per l’ente di appartenenza e 12 per l’ente convenzionato.
Invece, lo scavalco di eccedenza può essere attivato esclusivamente oltre l’orario ordinario di lavoro ed entro il tetto delle 48 ore medie settimanali.
Pertanto, l’ente che si avvale del lavoratore per 12 ore in scavalco condiviso, può anche aggiungere altre 12 ore lavorative, a titolo di scavalco di eccedenza.
Più specificatamente, il novellato l’articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, stabilisce che “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
In conclusione, lo scavalco di eccedenza non è nemmeno uno scavalco (istituto che implica lo svolgimento di un unico servizio a beneficio di più enti), ma rappresenta solo una possibilità, consentita alle piccole amministrazioni locali entro i limiti fissati dalla legge, di avvalersi di limitate prestazioni lavorative a tempo parziale di dipendenti di enti locali di maggiori dimensioni.
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Fonte: Italia Oggi n. 271 del 17/11/2023 pag. 35
Autore: Luigi Oliveri