Verifica green pass
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La verifica del possesso del green pass

Il compito della verifica del green pass spetta al dirigente o ad un dipendente delegato.

L’art. 1, co. 1 del D.L. n. 127/2021 ha inserito nel D.L. n. 52/2021, convertito in L. n. 87/2021, il nuovo art. 9-quinquies che contiene le modalità di effettuazione del controllo del rispetto dell’obbligo di possesso del green pass, allo scopo di accedere agli uffici pubblici ed espletare l’attività lavorativa.

In particolare, il co. 5 stabilisce che “i datori di lavoro …definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche …anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi…”.

Verifica del green pass: chi sono i soggetti incaricati del controllo?

Poiché, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, i datori di lavoro nelle p.a. sono i dirigenti, essi sono chiamati direttamente a svolgere le funzioni di verifica del green pass.

Tuttavia, nelle realtà di grandi dimensioni e caratterizzate da un elevato numero di dipendenti ed uffici, è evidente l’impossibilità per una sola persona di effettuare i controlli richiesti dalla norma.

Da qui la possibilità dei dirigenti di delegare tale compito ad altri dipendenti ai sensi dell’art. 17, co. 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che consente loro, appunto, di delegare per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato alcune delle funzioni dirigenziali, tra le quali proprio l’attività degli uffici e la gestione del personale.

Non si tratta di una funzione soltanto esecutiva, ma il controllo è composto anche dalla funzione di contestare la violazione degli obblighi di green pass, ed in particolare l’accesso senza green pass o con green pass non valido in quanto scaduto, cosa che implica la sanzione amministrativa prevista dal co. 1, art. 4 del D.L. n. 19/2020, fissata in un importo che va da 600 a 1.500 euro.

Per maggiori chiarimenti sull’obbligo del green pass nella p.a. consulta  il nostro sito o i nostri social che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 225 del 24/09/2021 pag. 35, “Green pass, verifiche con delega”
Autore: Luigi Oliveri

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