La Conferenza Unificata di ieri ha dato parere favorevole al ddl sullo “sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni“.
Nello specifico, ha accolto un emendamento dell’Anci che risolve una querelle di lunga data stabilendo che i sindaci non saranno più costretti a tenersi in organico dirigenti nominati dai propri predecessori in scadenza di mandato.
Pertanto, gli incarichi dirigenziali di natura fiduciaria, assegnati dai comuni ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, non possono avere una durata superiore a quella del mandato elettivo del sindaco.
È possibile che per questa categoria di dirigenti esista una durata minima triennale che superi la permanenza in carica del sindaco che li ha nominati?
No, non può sussistere, per questa categoria di dirigenti, una durata minima triennale che superi la permanenza in carica del sindaco che li ha nominati.
E questo perché il Testo unico sugli enti locali (il D.Lgs. n. 267/2000), essendo una norma speciale, prevale sulla disciplina dell’articolo 19, comma 6, del Testo unico sul pubblico impiego (il D.Lgs. n. 165/2001) che consente il conferimento di incarichi “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”.
La diatriba sulla materia era iniziata ben undici anni fa, quando, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 478/2014, aveva stabilito che la durata minima di tre anni prevista dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001 avrebbe dovuto applicarsi anche agli incarichi fiduciari ex articolo 110, comma 1, del Tuel.
L’emendamento dell’Anci, quindi, risolve definitivamente il problema e chiarisce che gli incarichi ex art. 110 del Tuel cessano con il mandato del sindaco senza avere una durata minima di tre anni come invece previsto dal decreto legislativo n. 165/2001; un chiarimento definitivo che non lascia spazio ad altre interpretazioni visto che anche la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13641/2025, applicabile tuttavia solo agli incarichi ex articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non era stata risolutiva e anzi stava creando ulteriore confusione.
Fonte: Italia Oggi n. 138 del 13/06/2025 pag. 34
Autori: Francesco Cerisano Luigi Oliveri