Il Vademecum ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) mira ad offrire un quadro aggiornato della disciplina applicabile alle procedure negoziate nei lavori pubblici e ricostruire, alla luce degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali, i criteri di individuazione degli operatori da invitare.
In particolare, nel Vademecum si legge che la disciplina degli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. “sottosoglia”) è contenuta nella Parte I del Libro II del Codice. In tale ambito assumono particolare rilievo, per le procedure negoziate senza bando nei lavori pubblici, le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023:
- art. 48 recante la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- art. 49 recante il principio di rotazione degli affidamenti;
- art. 50 recante le procedure per l’affidamento;
- Allegato II.1 (artt. 1-3) recante gli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Nel Vademecum viene sottolineato, inoltre, che la selezione degli operatori da invitare deve avvenire sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e coerenti con l’oggetto dell’appalto. Il tutto nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, e di rotazione.
Vademecum ANCE: cosa prevede
Viene rilevato anche che il ricorso al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate non è in linea con i principi di oggettività, concorrenza e trasparenza. Il sorteggio può essere utilizzato in via eccezionale e residuale, come “extrema ratio”, quando non è possibile applicare criteri oggettivi di selezione. In alternativa quando ciò risulta incompatibile con l’esigenza di assicurare il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere puntualmente motivate nella determina a contrarre (o atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.
Ugualmente, il criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse non risulta idoneo come criterio di selezione poiché configura un metodo di selezione sostanzialmente “casuale”. Esso quindi non consente di soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con l’oggetto dell’appalto e di valorizzare la capacità tecnica e professionale degli operatori. Anche tale criterio può ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali.
Non è di regola ammissibile neanche la selezione degli operatori economici basata su criteri legati alla territorialità dell’impresa. Tali criteri, infatti, introducono una restrizione ingiustificata all’accesso al mercato e possono determinare effetti discriminatori nei confronti di operatori economici aventi sede in altre aree geografiche, in contrasto con i principi di concorrenza e parità di trattamento. Anche in questo caso una eventuale selezione che preveda una ripartizione degli inviti su base territoriale o la valorizzazione della sede legale dell’impresa deve essere adeguatamente motivata da ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto.
Fonte: ANCE del 04/05/2026
Autore: Redazione Paweb

