Relazioni sindacali
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Relazioni sindacali, cortocircuito in tribunale

Dopo la mancata sottoscrizione della Cgil al contratto 2022/2024 delle Funzioni locali ci si chiede quali soggetti vadano coinvolti nelle relazioni sindacali delle Pa.

L’ARAN, con il parere 14 aprile 2026, n. 37180, conferma quanto previsto dalla normativa: poiché la contrattazione collettiva identifica nelle organizzazioni firmatarie i soggetti destinatari di informazione, confronto e contrattazione decentrata, chi non ha firmato il contratto nazionale è escluso dalle relazioni di secondo livello, mentre tutti i componenti della rappresentanza aziendale vanno coinvolti.

La questione però non è risolta poiché la giurisprudenza si è pronunciata in maniera variegata.

Relazioni sindacali: le pronunce della giurisprudenza

Il Tribunale di Roma, sentenza n. 744/2025, ha giudicato legittimo il limite alla contrattazione decentrata ma non l’esclusione dei non firmatari da informazione e confronto. Per la contrattazione decentrata, infatti, l’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 rimette al contratto nazionale l’individuazione dei sindacati ammessi, ma per l’informazione e il confronto nessuna norma indica la perimetrazione dei soggetti sindacali.

Una pronuncia del 31 marzo scorso del Tribunale di Potenza, riprendendo le motivazioni dei giudici romani, ha disapplicato la norma contrattuale che identifica i “soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale” e dichiara antisindacale l’esclusione del non firmatario da decentrata, informazione e confronto. Nonostante i giudici lucani abbiano confermato che l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa “è rimessa al livello della contrattazione nazionale dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001” e mancano norme che limitino il diritto a informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari, il dispositivo è chiaro: è ammesso ai tavoli anche chi non ha firmato il contratto nazionale.

Al contrario, il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1434/2025, ha ribadito la legittimità delle clausole che circoscrivono il diritto alla decentrata ai soli firmatari e definita antisindacale l’estensione dell’invito anche ai non firmatari.

E’ evidente quanto il quadro sia complesso e il rischio di contenzioso elevato, ma l’ARAN non ha dubbi: la Pa ha l’obbligo di dare attuazione alle disposizioni contrattuali e non ha la facoltà di “elaborare autonome letture interpretative in contrasto con il dato letterale delle clausole contrattuali” (art. 40, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001).

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 114 del 27/04/2026 pag. 29
Autori: Tiziano Grandelli    Mirco Zamberlan

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