Controllo crediti insoluti: la Corte dei conti, Sez. I giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 203/2026, nell’ambito dell’affidamento all’esterno della gestione e riscossione delle entrate, li ha esaminati concentrandosi su cosa è stato concretamente fatto per recuperarli.
Il caso di specie riguarda il controllo di un Comune sui crediti affidati in riscossione al concessionario e la permanenza in bilancio di consistenti residui attivi.
A seguito della verifica, che aveva interessato anche ruoli risalenti a 14 anni prima, l’ente contestava alcune irregolarità nell’attività di riscossione, come l’omesso compimento di atti idonei a interrompere la prescrizione di determinati crediti. E aveva, pertanto, espresso il suo diniego al discarico di alcune poste.
Secondo i giudici, tuttavia, il controllo sull’attività del concessionario dovrebbe accompagnare, con continuità, l’esecuzione del servizio e non avvenire a distanza di anni. E’ necessario, infatti, ricostruire retrospettivamente le attività compiute su crediti ormai risalenti perché il controllo dell’ente non può esaurirsi nella riconciliazione delle somme riscosse e riversate.
Nello specifico, per i crediti rimasti insoluti è necessario poter ricostruire:
- lo stato della procedura;
- le attività di recupero effettuate;
- gli eventuali atti interruttivi della prescrizione;
- il contenzioso;
- le ragioni dell’eventuale inesigibilità.
Avendo queste informazioni, l’ente può distinguere tra un credito effettivamente inesigibile e una mancata riscossione dovuta a ritardi o omissioni nell’attività di recupero.
Controllo crediti insoluti: la Corte dei conti indica come procedere correttamente al recupero
Per i crediti più risalenti è necessario che la valutazione sul mantenimento del residuo attivo tenga conto dello stato delle procedure di recupero e degli eventuali atti intervenuti sulla prescrizione. In tal modo si ha un collegamento diretto tra il controllo sull’esecuzione della concessione e l’attendibilità del bilancio. I dati gestionali detenuti dal concessionario devono consentire all’ente di effettuare le valutazioni richieste in sede di riaccertamento dei residui.
Infatti, l’esternalizzazione è dovuta alla carenza di personale, alle professionalità specialistiche e agli strumenti informatici.
Quanto più sono le attività trasferite, però, tanto più è necessario mantenere un adeguato presidio interno. Capitolato e contratto devono assicurare flussi informativi analitici, accesso alle banche dati e rendicontazioni periodiche durante l’intero rapporto. In questo modo l’ente può rilevare tempestivamente eventuali criticità.
Infine, il controllo deve accompagnare la gestione. Questo significa che, se il credito resta dell’ente, deve restare all’ente anche la capacità di conoscere tempestivamente che cosa è stato fatto per riscuoterlo e perché, in caso, non è stato recuperato.
Fonte: Il Sole 24 Norme e Tributi Plus Ore del 30/09/2026 “Riscossione in concessione, il controllo non può arrivare a distanza di anni”
Autori: Corrado Mancini

