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Fondi accessori e tempo pieno spinti dall’addio ai tetti per il personale

Il comma 557 sparisce ma la vera novità è che, al limite della media 2011-2013, ora sfuggono anche tutte le altre ulteriori spese di personale che finora ne scontavano la rigidità.

In particolare, il decreto-legge n. 144/2026 (decreto Pa) ha disapplicato, per le amministrazioni soggette, i vincoli dell’art. 33, del D.L. n. 34/2019 e i commi 557, 557-quater e 562 dell’art. 1, della legge n. 296/2006: così è stato eliminato il tetto alla spesa complessiva di personale costruito sulla media 2011-2013 o, per gli enti interessati dal comma 562, sul dato del 2008.

Sulle assunzioni, invece, il sistema era già cambiato. Infatti, per gli enti sotto il valore soglia, l’art. 7 del D.M. 17 marzo 2020 stabilì che la maggiore spesa derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato, con gli spazi dell’art. 33, non rilevasse per i limiti del comma 557-quater e del comma 562.

Fino all’8 agosto un ente poteva risultare sostenibile nel rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti e, contemporaneamente, non poter aumentare una voce di costo, slegata da nuove assunzioni a tempo indeterminato, perché aveva già raggiunto la media storica.

Ad oggi, il secondo sbarramento è ancora in vigore?

Allo stato attuale, il secondo sbarramento non c’è più.

Restano fermi, però, i vincoli sui sottoinsiemi della spesa: dall’art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010 sul lavoro flessibile, all’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sul trattamento accessorio.

Inoltre, relativamente al fondo delle risorse decentrate, l’art. 14, co. 1-bis, del D.L. n. 25/2025 consente agli enti di incrementarne, dal 2025, la componente stabile, in deroga al tetto dell’art. 23, co. 2, fino al 48% degli stipendi tabellari del 2023, al netto delle risorse stabili del fondo e di quelle destinate alle elevate qualificazioni. Tale facoltà, però, era subordinata al rispetto dell’art. 33 e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dai revisori, il comma 557 continuava, dunque, a fare da freno.

Di conseguenza, la Ragioneria generale (e la Corte dei conti Marche) avevano chiarito che l’aumento del fondo, pur escluso dal tetto sul trattamento accessorio, continuava a rilevare nel limite complessivo alla spesa di personale, ossia: molti enti potevano avere spazio rispetto al 48% e, anche, rispetto alla soglia del Dm, ma non riuscire a utilizzarlo perché già a ridosso della media 2011-2013.

La disapplicazione, dunque, elimina l’ostacolo.

Possono trovare maggiore spazio anche trasformazioni da part-time a tempo pieno, incrementi orari e altre scelte organizzative che comportano una crescita della spesa e dovevano fare i conti anche con il limite storico.

Infatti, gli incrementi che entrano nella relativa nozione di spesa aumentano il numeratore del rapporto con le entrate correnti e possono, quindi, ridurre lo spazio per le successive assunzioni.

Pertanto, sparisce la media 2011-2013, ma resta la sostenibilità finanziaria dell’art. 33.

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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 266 del 28/09/2026 pag. 27
Autori: Gianluca Bertagna    Davide D’Alfonso

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