Gli enti locali, concluso il Pnrr, devono programmare le opere pubbliche cercando le risorse tra i contributi statali e/o regionali, i fondi europei e le risorse proprie.
La Corte dei conti Veneto, con la deliberazione n. 16/2026, ha precisato che la prudenza contabile non impedisce di inserire nella programmazione interventi il cui finanziamento non sia ancora acquisito.
Tuttavia,la previsione delle relative risorse deve essere sostenuta da una “prognosi ragionevole di acquisizione”.
Nel caso in esame, un ente è chiamato a conciliare i principi di attendibilità e prudenza, previsti dall’allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011, con le regole del Codice dei contratti pubblici.
Nella costruzione del nuovo bilancio un ente può individuare un’opera necessaria per il territorio.
Per realizzare tale opera l’ente può puntare sulla partecipazione a un bando pubblico, pur non avendo ancora ottenuto il relativo contributo.
Inoltre, lo stesso bando può richiedere che l’intervento sia già inserito negli strumenti di programmazione, in coerenza con il Dup.
Opere pubbliche: le precisazioni della Corte
La contabilità applicata alla programmazione considera il bilancio il risultato di un processo di analisi e valutazione.
Esso deve tenere conto dell’evoluzione della gestione, delle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi e della valutazione dei rischi legati alle future disponibilità finanziarie.
In aggiunta, la Corte ha distinto due categorie di opere.
Le opere prossime all’attuazione: ossia i progetti maturi, con un cronoprogramma definito e destinati a essere attuati nel breve periodo in cui le fonti di finanziamento hanno raggiunto un grado di probabilità elevato o prossimo alla certezza.
Le opere collocate in un orizzonte programmatorio più ampio ossia gli interventi inseriti nella programmazione come scelta strategica per gli anni successivi, per i quali il finanziamento deve essere ancora acquisito.
Il bilancio 2027-2029, dunque, sostituirà progressivamente la fonte del PNRR con una programmazione degli investimenti basata sulle fonti ordinarie, sui contributi statali e regionali, sui fondi europei e sulla capacità propria degli enti.
L’inserimento di un’opera nel quadro programmatorio potrà consentire al Comune di partecipare a bandi che richiedono, però, la preventiva previsione dell’intervento negli strumenti di programmazione,
Tuttavia, quando l’intervento entrerà nella fase attuativa e sarà necessario assumere gli impegni di spesa, l’ente dovrà aver individuato esattamente le fonti di finanziamento e, quindi, accertato le entrate a copertura, nel rispetto delle regole della contabilità finanziaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus del 02/10/2026, “Bilancio 2027-2029, opere pubbliche a caccia di risorse: i contributi attesi possono entrare nella programmazione”
Autori: Elena Brunetto Patrizia Ruffini

