L’aumento dei tabellari relativi al lavoro straordinario e gli utilizzi del Fondo risorse decentrate dovranno essere considerati già nella gestione del 2026.
Alcuni effetti economici del rinnovo contrattuale, quindi, dovranno essere considerati già nell’attuale gestione.
La nuova disciplina del Fondo, però, partirà dal 2027.
L’ipotesi di CCNL Funzioni Locali, triennio 2025-2027 è stata sottoscritta il 21 luglio scorso ed è in corso di stipula definitiva.
L’articolo 37 stabilisce che la nuova disciplina della costituzione del Fondo risorse decentrate opera “a decorrere dalla costituzione del fondo relativa all’anno 2027“.
Inoltre, l’articolo 38 prevede un’analoga decorrenza per la nuova disciplina degli utilizzi.
Il Fondo 2026 continua, quindi, a essere costituito e utilizzato secondo le regole precedenti.
Gli importi da imputare agli utilizzi, però, possono essere calcolati ignorando il nuovo contratto.
Nello specifico, l’articolo 35 dell’ipotesi ridetermina gli stipendi tabellari con decorrenze che interessano anche il 2025 e il 2026:
- la tabella A individua incrementi già dal 1° gennaio 2025 e li ridetermina dal 1° gennaio 2026;
- la tabella B espone, per ciascuna area, i nuovi valori annui del tabellare alle diverse decorrenze.
Il passaggio decisivo, però, è contenuto nell’articolo 36.
Quali effetti producono gli aumenti dei tabellari previsti dal nuovo CCNL?
L’articolo 36 chiarisce che, salvo diversa previsione del contratto, gli aumenti tabellari producono effetti “su tutti gli istituti di carattere economico“.
L’aumento del tabellare modifica, anche, il valore di istituti calcolati sulla retribuzione oraria, a partire dall’indennità di turno e dalle maggiorazioni orarie.
Inoltre, tale aumento incide anche sul compenso per lavoro straordinario.
Pertanto, gli importi riferiti al 2026 dovranno essere ricalcolati tenendo conto dei nuovi valori contrattuali.
Le regole di costituzione del Fondo cambieranno dal 2027.
Il costo effettivo degli istituti finanziati dal Fondo può cambiare già nel 2026, per effetto degli incrementi tabellari con decorrenza retroattiva.
Per gli enti che stanno definendo o verificando gli utilizzi del Fondo 2026, il controllo va fatto sui nuovi valori contrattuali.
Ciò accade soprattutto quando turni e maggiorazioni assorbono una quota significativa delle risorse disponibili.
Lo stesso controllo avverrà per la disponibilità destinata allo straordinario.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus del 07/10/2026
Autori: Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso

