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Concorsi, vietato concentrare tutte prove in poche ore

Il Tar Campania, con la sentenza n. 74/2024, ha sostenuto che i concorsi che prevedono l’espletamento di tutte le prove selettive nella stessa mattinata devono essere considerati illegittimi.

Nel caso di specie, un concorso per vigile urbano concentrava tutte le prove in poche ore.

In sintesi, le prove erano fissate ai seguenti orari:

  • 8:00 quelle fisiche;
  • 10:00 quelle scritte;
  • 12.30 quelle orali.

Per di più, i luoghi di svolgimento delle prove erano diversi.

Il ricorrente, già dipendente del Comune, aveva impugnato la convocazione alle prove fisiche per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 funzionari di polizia municipale in full-time; nonché l’esclusione disposta dal Presidente della Commissione per essere giunto in leggero ritardo alle prove concorsuali.

In via cautelare il Tar aveva disposto la riconvocazione del candidato.

Lo stesso, tuttavia, questa volta non si era presentato alle prove fisiche sul presupposto della riserva di un posto agli interni.

Quali sono le indicazioni sulle modalità di svolgimento dei concorsi contenute nella pronuncia in commento?

In primo luogo, secondo il Tar, anche nel caso di concorsi con riserva agli interni non è possibile, come pretendeva il ricorrente, scindere in due distinte procedure:

  • una riferita al personale esterno all’amministrazione;
  • una relativa alla progressione verticale riservata solo agli interni.

Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.

Le nuove assegnazioni nelle aree avvengono invece tramite concorso, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso.

La valutazione positiva conseguita dal dipendente costituisce, pertanto, titolo non solo ai fini della progressione economica ma anche dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

Tuttavia, sebbene le procedure concorsuali possano prevedere una riserva di posti agli interni, le stesse non possono essere frazionate in separate selezioni.

Il Tar ha però accolto il ricorso nella parte in cui, una volta riammesso alle procedure, il Comune aveva calendarizzato le prove del candidato nell’arco di poche ore.

Per i giudici, il termine fissato deve essere considerato l’orario di inizio del procedimento e non quello di conclusione dell’intera procedura di valutazione del concorrente.

In mancanza di espressa previsione nel bando, l’orario di inizio delle prove di esame non può mai essere considerato perentorio.

In sintesi, la descritta modalità di svolgimento dei concorsi è illegittima.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 31/01/2024
Autore: Pietro Alessio Palumbo

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