Costi manodopera
Appalti

Costi manodopera, bussola per i Rup in assenza delle tabelle ministeriali

Il MIT, con il parere n. 2880/2024, ha chiarito come deve comportarsi il Rup delle stazioni appaltanti nella definizione dei costi manodopera.

In particolare, in relazione ai “Ccnl per i quali non sono state pubblicate le Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (e quindi in dei costi orari di riferimento)” e, di conseguenza, su “come si determina il costo” in argomento e la correlata “base di gara”.

Con la risposta si premette che le tabelle ministeriali citate esprimono semplicemente delle medie.

Cioè costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta.

Inoltre, svolgono una funzione “indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali“.

Nello specifico, è bene evidenziare che in caso di assenza delle tabelle ministeriali il Rup definisce i costi manodopera.

Innanzitutto in  “riferimento ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, alle norme in materia previdenziale ed assistenziale, ai diversi settori merceologici e alle differenti aree territoriali“.

Cosa precisa il comma 4 dell’articolo 2 dell’allegato nel caso in cui il Rup debba procedere in caso di assenza delle medie delle tabelle ministeriali?

Nell’allegato si chiarisce che “Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano specifici parametri”.

In particolare:

  1. “il numero complessivo dei lavoratori associati;
  2. il numero complessivo delle imprese associate;
  3. la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;
  4. il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti“.

L’allegato prevede anche importanti disposizioni sulla dichiarazione di equivalenza che l’operatore economico deve presentare immediatamente con l’offerta e non più a richiesta del responsabile unico in fase di verifica della congruità e/o nella fase di affidamento.

Vi è una differenza fondamentale, tra l’allegato I.01 del correttivo e le precisazioni della relazione tecnica.

La differenza è che il RUP “può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua (…) risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri indicati nello stesso allegato “sono marginali“.

Invece, l’Anac nella relazione tecnica ha optato per un’altra visione.

Cioè ritiene che lo scostamento, tra contratto richiesto dalla stazione appaltante e quello proposto dall’operatore economico, per essere ammissibile non può che riguardare al massimo due parametri.

Nello specifico, uno per gli aspetti normativi ed uno per gli aspetti economici.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 06/11/2024
Autore: Stefano Usai

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