Il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 prevede la sostituzione delle progressioni economiche con i differenziali stipendiali.
I dipendenti in servizio al 1° aprile che hanno già acquisito numerose progressioni economiche, mantengono nel trattamento economico fondamentale i benefici ottenuti in passato. Inoltre concorrono, al pari dei dipendenti della stessa area che non hanno ricevuto progressioni economiche, ai differenziali stipendiali.
In contrattazione decentrata, le p.a. devono stabilire:
- quante risorse della parte stabile del fondo sono destinate a questo istituto;
- quante progressioni fare nelle singole aree di inquadramento.
Infine, devono essere fissati i criteri per la loro attribuzione.
Va precisato che i differenziali stipendiali effettuati nel 2023 decorrono dal 1° gennaio, nonostante le disposizioni entrino in vigore il 1° aprile.
La scelta del CCNL determina una condizione di vantaggio per i dipendenti in servizio al 1° aprile che hanno già acquisito numerose progressioni economiche; essi, infatti, mantengono nel trattamento economico fondamentale i benefici ottenuti e concorrono, al pari dei dipendenti della stessa area che non hanno ricevuto progressioni economiche, ai differenziali stipendiali.
Differenziali stipendiali: ecco cosa accade nella contrattazione decentrata
Il contratto nazionale detta i criteri da utilizzare dalla contrattazione decentrata.
A livello di singoli enti si può decidere che il periodo minimo dall’ultimo differenziale stipendiale o progressione economica spazi da due a quattro anni e occorrerà:
- decidere il peso (non superiore al 40%) da dare all’esperienza e che cosa si debba intendere con questa espressione;
- stabilire che cosa si intende per capacità culturali e professionali, anche acquisite attraverso la formazione;
- decidere se dare un premio fino a tre punti ai dipendenti che da più di sei anni non hanno avuto questo beneficio;
- definire i criteri da utilizzare in caso di parità di punteggio, e le regole procedurali.
Va segnalato che il nuovo CCNL, a differenza di quello del 21 maggio 2018, non prevede che i beneficiari debbano costituire una quota limitata di dipendenti. Tuttavia, tale vincolo continua a sussistere perché previsto espressamente dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009.
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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 92 del 03/04/2023 pag. 23
Autore: Ar. Bi.