Con l’approvazione del D.L. n. 144/2026, il Governo interviene in modo incisivo sulla disciplina del default finanziario dei Comuni. L’articolo 3 del provvedimento riscrive infatti i cardini del TUEL (artt. 248, 249, 255 e 259). L’innovazione più significativa riguarda il delicato passaggio dalla dichiarazione di dissesto al ritorno a una gestione finanziaria ordinaria.
La gestione delle crisi finanziarie negli enti locali ha spesso evidenziato una grave distorsione temporale: il passaggio formale dallo stato di insolvenza alla pianificazione del risanamento si è frequentemente tradotto in un prolungato limbo contabile. L’adozione del bilancio stabilmente riequilibrato, presupposto normativo cardine per la ripartenza dell’ente, ha subito in molti casi ritardi sistematici. Tale dinamica ha di fatto convertito uno strumento straordinario, finalizzato al ripristino dell’equilibrio e all’accertamento delle responsabilità, in un regime gestionale quasi permanente.
Il nuovo provvedimento normativo punta a scardinare una prassi ormai consolidata nel comparto degli enti locali. Attraverso una precisa riformulazione dell’articolo 248 del Tuel, il legislatore ha chiarito i confini della sospensione dei termini: questa si applica esclusivamente al bilancio di previsione, lasciando invece inalterato il perimetro d’azione delineato dall’articolo 151, comma 8-bis.
La dichiarazione di dissesto può tradursi in una paralisi della rappresentazione contabile della gestione?
In termini pratici, la dichiarazione di dissesto non può più tradursi in una paralisi della rappresentazione contabile della gestione. L’ente ha l’obbligo di garantire la trasparenza dei conti: anche in assenza di un bilancio formalmente approvato, le previsioni definitive di competenza devono essere interamente ricostruite e inserite nel rendiconto, seguendo le regole operative stabilite per l’esercizio provvisorio.
La vera stretta è racchiusa nell’articolo 259. Il Consiglio ha tre mesi di tempo, dal decreto di nomina dell’Organo straordinario di liquidazione, per presentare al Ministro dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In caso di inosservanza, il Prefetto assegna un ulteriore termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni. Decorso inutilmente anche questo secondo rinvio, scatta in automatico la procedura di scioglimento del Consiglio.
A questo quadro si aggiunge il nuovo comma 1-ter.1 dell’articolo 259, secondo cui l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata insieme al rendiconto dell’ultimo esercizio precedente al dissesto. Si tratta di un passaggio cruciale, che subordina il futuro dell’ente alla piena e formalizzata consapevolezza della sua storia finanziaria. Il messaggio del legislatore è netto: il dissesto non è una zona franca.
La procedura nasce per separare i debiti pregressi dalla gestione corrente, non per congelare le regole della programmazione finanziaria. Pertanto, al default deve seguire un tempestivo ripristino del normale ciclo di bilancio.
In conclusione, l’applicazione rigorosa della norma potrebbe finalmente superare la prassi di molti enti che considerano il bilancio stabilmente riequilibrato un adempimento differibile. Al contrario, tale documento costituisce l’atto fondamentale con cui l’amministrazione attesta l’effettivo avvio del percorso di risanamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus del 18/09/2026
Autore: Enzo Cuzzola

