Utilizzo dell’IA generativa nella redazione di atti amministrativi: il T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, con la sentenza n. 956 del 3 agosto 2026, ha evidenziato i limiti ed i principi ad esso sottesi.
In particolare, i giudici amministrativi hanno affermato che utilizzare l’intelligenza artificiale nella produzione di atti amministrativi non è di per sé illegittimo.
La condizione afffinché lo sia è che l’IA assuma un ruolo di supporto, nel rispetto del principio di “Riserva di Umanità” (Human In The loop).
L’uomo deve rimanere al centro del processo decisionale.
E’ questo il principio contenuto nella sentenza n. 956 del 3 agosto 2026 del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III.
Nel caso in esame, il contenzioso ha avuto origine dal ricorso di un cittadino avverso l’annullamento, in autotutela, di titoli edilizi da parte del Comune.
La motivazione del provvedimento, secondo il ricorrente, sarebbe stata formata mediante l’utilizzo distorto di sistemi di intelligenza artificiale: lo dimostrerebbe la presenza, nell’atto amministrativo, di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti (cosiddette “allucinazioni” del sistema).
Perché i magistrati amministrativi hanno sostenuto l’illegittimità dell’utilizzo dell’IA?
Il Tar di Bari, pronunciandosi sul ricorso, ha dichiarato l’illegittimità affermando che:
- “l’eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell’atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto”;
- “l’eventuale erroneità di una citazione di supporto, per quanto non commendevole, non priva l’atto del suo nucleo motivazionale effettivo, né determina l’assenza di motivazione che il ricorrente lamenta”.
Inoltre, i giudici hanno rilevato che la decisione non riguarda l’intero provvedimento amministrativo.
In definitiva, i giudici legittimano l’uso dell’AI nella redazione degli atti amministrativi ma tale uso deve operare come strumento ausiliario.
Il suo output deve sempre passare al vaglio critico e alla validazione dell’organo umano titolare del potere (funzionario, dirigente, ecc.).
L’uomo resta l’unico decisore e responsabile del contenuto finale.
Infine, tale principio avrà ricadute pratiche crescenti con la progressiva espansione dell’utilizzo dell’IA nella pubblica amministrazione.
Fonte: T.A.R. del 16/09/2026 “Utilizzo dell’IA nella redazione di atti amministrativi – T.A.R. Puglia, Sez. III, Bari, sentenza n. 956/2026”
Autore: Redazione Paweb

