Gli incentivi tecnici sono disciplinati dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, c.d. nuovo codice dei contratti pubblici.
Precedentemente erano disciplinati dal vecchio articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nella nuova formulazione gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente.
Non si ha la necessità di una confluenza nel fondo per l’incentivazione né di una contrattazione decentrata integrativa.
Non si ha una modifica nella rilevazione contabile dell’incentivo.
Infatti, si applicano, ancora, le modalità di iscrizione in bilancio degli incentivi contenute nel principio contabile 4/2.
Come viene rilevata la spesa per gli incentivi tecnici?
La spesa inerente gli incentivi tecnici è rilevata tra le spese di personale.
Più precisamente, è rilevata nel fondo per la contrattazione integrativa.
Si rispettano i principi contabili sul trattamento accessorio e premiale del personale.
La magistratura contabile ha ribadito che l’obbligazione si perfeziona con l’adozione del regolamento dell’amministrazione.
Infatti, con il regolamento esistono tutti gli elementi identificativi dell’impegno di spesa.
Invece, l’imputazione della spesa deve rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata e, quindi, l’esercizio in cui la spesa è esigibile.
Infine, trattandosi di spese che afferiscono ad un appalto, la tempistica di adozione dei relativi impegni segue lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento.
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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 29/05/2023 “Incentivi tecnici, il nuovo codice appalti non modifica la rappresentazione in bilancio”
Autore: Corrado Mancini