Lavoro agile integrale: spetta alla Funzione Pubblica chiarire sull’incidenza del principio della prevalenza in presenza,
La disciplina contrattuale ha demandato alla contrattazione integrativa la possibilità di estendere il numero di giorni di attività in modalità agile rispetto a quelli previsti per il restante personale.
Con il Dm dell’8 ottobre 2021 è nato il limite della prevalenza del lavoro in presenza rispetto a quello reso a distanza, nel pubblico impiego.
Da allora è stato replicato nella stessa identica formula:
- prima nelle linee guida sul lavoro agile del novembre 2021,
- poi nel decreto attuativo del Piao (D.M. n. 132 del 30 giugno 2022).
Infatti, i dubbi interpretativi degli enti nascono dal fatto che il quadro giuridico è composto, da un lato dal principio espresso nel decreto attuativo del Piao, dall’altro da una disciplina contrattuale che non segnala il principio.
Quale condizione deve verificarsi nel lavoro agile?
Un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile.
In particolare, ciascun lavoratore deve assicurare la prevalenza dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza.
In sede regolamentare, gli enti devono chiarire l’impatto delle assenze sul principio e l’arco temporale di osservazione.
Ad esempio, otto giorni di lavoro agile consecutivi nell’arco del mese garantiscono il rispetto del principio della prevalenza nel mese appunto.
Inoltre, l’art. 40, co. 3 del contratto del 23 febbraio 2026, rinvia alla contrattazione integrativa la possibilità di estendere il numero dei giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelli previsti per il restante personale, in caso di particolari necessità.
L’Aran afferma che il contratto ha il compito di regolare il rapporto di lavoro e che non entra nel merito del criterio della prevalenza enunciato in una fonte di diritto diversa.
Pertanto, eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 06/05/2026
Autori: Consuelo Ziggiotto

