revisione periodica delle partecipate
Affari Generali

Nella revisione periodica delle partecipate anche le società di diritto singolare

Le società di diritto singolare rientrano nella revisione periodica delle partecipate.

Entro il 31 dicembre prossimo va approvato il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020.

Entro la medesima data va approvata la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Tali adempimenti incombono sulle PA di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016.

A tale scopo, le PA possono utilizzare le schede aggiornate predisposte dal Dipartimento del Tesoro.

Nella sezione «ulteriori informazioni della partecipata» delle schede è riportata l’indicazione «Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)».

Le schede sulla revisione periodica delle partecipate contengono la seguente domanda: è una società di diritto singolare?

In caso di risposta affermativa va compilato anche il campo «Riferimento normativo società di diritto singolare».

Per comprendere la nozione di società di diritto singolare è necessario rifarsi all’atto di orientamento del Mef del 18/11/2019.

L’art. 1, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 fa salve, infatti, le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti che disciplinano società di diritto singolare.

Tali società devono essere costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.

Il Mef afferma che per «norme di diritto singolare» devono intendersi le norme la cui peculiarità consiste nell’individuare con precisione, nella propria fattispecie, uno o più elementi.

Tali elementi possono essere:

  • i destinatari della norma;
  • il suo oggetto.

Le norme in questione sono definite anche norme «del caso singolo» o «a fattispecie esclusiva».

Le «norme di diritto singolare» si caratterizzano dunque, rispetto alle altre, per una minore astrattezza.

Tali norme, infatti, sono applicabili a un numero finito (o chiuso) di casi.

Il richiamo «al diritto singolare» effettuato dall’art. 1, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 deve essere inteso nei termini descritti.

La deroga prevista dal Tusp trova applicazione soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari.

In altri termini, si tratta di discipline applicabili esclusivamente alle medesime società.

Naturalmente, la deroga è applicabile solo se si tratta di società costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.

La relazione illustrativa al Tusp specifica che l’utilizzo della nozione considerata è volto a «chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società».

La PA è comunque tenuta ad includere nella revisione periodica delle partecipate le società di diritto singolare.

Ciò nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l’applicazione delle misure di razionalizzazione adottabili dalla PA socia.

Infatti, la natura singolare di una società non esonera di per sé la PA socia dagli obblighi di razionalizzazione.

Per saperne di più sulle revisione periodica delle partecipate consulta anche altri articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 22/11/2021
Autore: Corrado Mancini

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