Progressioni economiche: incognita sui tempi minimi
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Progressioni economiche: incognita sui tempi minimi

Necessari chiarimenti sulla distanza temporale minima che intercorre tra due progressioni economiche.

Il CCNL 16 novembre 2022, infatti, ha disposto che tale distanza è fissata in tre anni.

Tuttavia, è stato consentito al contratto decentrato quanto segue:

  • di modificarla di un anno, in aumento o diminuzione;
  • che la decorrenza delle progressioni è fissata al 1° gennaio dell’anno in cui il decentrato le attiva e le finanzia.

Gli enti si sono posti il dubbio se l’anno di attribuzione della progressione, nel caso in cui abbia decorrenza dal 1° gennaio, debba essere calcolato.

Progressioni economiche e distanza temporale minima: i chiarimenti dell’Aran

L’Aran, con il parere CFL n. 224/2023, ha precisato che l’anno di attribuzione va considerato compreso nella maturazione del triennio. Quindi ha specificato che “un dipendente che ha beneficiato di una progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2020, potrà concorrere a una successiva procedura, disposta ai sensi della nuova disciplina contrattuale, dal 1° gennaio 2023”.

La stessa Aran, nel parere n. 2621/2023, ha valutato la richiesta di chiarimento relativa alla possibilità di partecipazione a progressioni nel 2023 di dipendenti che dal 2021 ne hanno beneficiato a seguito della scelta del contratto decentrato di limitare a due anni il vincolo. In questo caso ha risposto che alla procedura selettiva “potranno essere ammessi solo i dipendenti che nei due anni precedenti (2021 e 2022) non abbiano ricevuto una progressione ai sensi della previgente disciplina contrattuale”.

Si tratta, quindi, di due metodi diversi di calcolare il periodo e, per questi motivi, è necessario chiarire se ci sono differenze nel calcolo della decorrenza necessaria tra una progressione e l’altra a seconda:

  • che si applichi la norma del contratto nazionale che fissa il periodo in tre anni;
  • oppure che il contratto decentrato abbia deciso di ridurlo a due anni.

I pareri fin qui indicano una differenza nell’inclusione o meno dell’anno in cui l’ultima progressione è stata disposta; tale differenza, se confermata, metterebbe in discussione l’utilità della possibilità offerta dal contratto nazionale ai decentrati di intervenire.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 257 del 18/09/2023 pag. 27 “Incognita sui tempi minimi delle progressioni”

Autore: Ar. Bi.

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