Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito le prime indicazioni sulla liberalizzazione del subappalto a partire dal 1° novembre.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici, come modificato dall’ultimo Decreto Semplificazioni, prevede la liberalizzazione del subappalto in due fasi:
- fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto;
- dal 1° novembre 2021 è prevista la rimozione di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto.
Pertanto, le S.A. indicano nei documenti di gara – previa adeguata motivazione nella determina a contrarre – le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario.
Quali conseguenze comporterà la liberalizzazione del subappalto?
Il MIMS, con parere n. 998/2021, risponde sulla possibilità della S.A., nel predisporre una gara, di non dare luogo al subappalto.
Il MIMS afferma che “prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario”.
Il Ministero rappresnta, infine, che è in vigore il divieto di cessione dell’appalto e che le S.A. possono prevedere il divieto di subappalto solo se espressamente previsto nei documenti di gara ed adeguatamente motivato.
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Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 28/10/2021 Subappalto: Novità dal 1° novembre
Autore: d. n.