Welfare integrativo: finanziamento libero con nuovo CCNL 22-24
Personale Enti Locali

Welfare integrativo: finanziamento libero con nuovo CCNL 22-24

Il rilancio dell’attrattività degli enti locali passa:

  • dagli interventi sugli istituti del trattamento economico;
  • attraverso il potenziamento del welfare integrativo.

Aran e sindacati, infatti, nella stesura del nuovo contratto del comparto delle Funzioni Locali 2022-2024, si propongono l’obiettivo di aumentare l’attrattività del lavoro negli enti locali anche attraverso il miglioramento del welfare integrativo.

La perdita di personale (oltre 10.000 dipendenti all’anno), unita alla scarsa propensione a partecipare ai concorsi banditi dalle p.a. locali, mette a rischio:

  • la possibilità di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati dagli enti (come quelli legati al PNRR);
  • lo svolgimento delle semplici attività ordinarie.

Dal punto di vista economico gli interventi proposti sono diversi (dai differenziali economici, agli incarichi di elevata qualificazione fino al fondo lavoro straordinario), ma è sul piano delle politiche di welfare integrativo che si deve intervenire in maniera decisiva.

Welfare integrativo: come valorizzarlo nel nuovo CCNL 2022-2024

Va ricordato che il welfare integrativo rappresenta uno strumento importante per accrescere il benessere organizzativo e lavorativo dei dipendenti. Esso, infatti, è in grado di contribuire all’aumento della loro performance e alla realizzazione di un clima lavorativo positivo.

La contrattazione nazionale, oltre a stabilire i principi generali (attualmente disciplinati dall’art. 82 del CCNL 16 novembre 2022), dovrà anche definire l’ambito delle regole in cui si cala la contrattazione integrativa, il livello più adatto per intercettare gli specifici bisogni a cui correlare gli interventi (sostegno alla genitorialità, prestazioni sanitarie, mobilità sostenibile, eccetera).

L’intesa, comunque, dovrà adattarsi alle recenti indicazioni della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/2024 della sezione regionale di controllo del Piemonte), secondo cui i fondi che finanziano gli istituti del welfare contrattuale non soggiacciono al limite finanziario del salario accessorio del 2016 previsto dall’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 84 del 25/03/2024 pag. 31 “Finanziamento “libero” per il welfare integrativo”

Autore: Gianluca Bertagna    Salvatore Cicala

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.