È stato predisposto l’atto di indirizzo dei comitati di settore che fornisce all’Aran le indicazioni per attivare le trattative del Ccnl del personale del comparto Funzioni Locali relative al triennio 2022-2024.
Il Ccnl del personale del comparto Funzioni Locali vale circa 1 miliardo, al lordo degli oneri riflessi.
Il nuovo contratto interesserà complessivamente 403.000 dipendenti del comparto Funzioni Locali e porterà un aumento medio di 118 euro.
Per inciso, l’atto di indirizzo all’Aran prosegue la medesima via della disciplina contrattuale vigente.
Lo stesso, infatti, non prevede modifiche all’assetto del nuovo ordinamento professionale.
Pertanto, nel comparto:
- non sarà creata l’area pre-dirigenziale delle Elevate qualifiche (Eq);
- resterà l’area Funzionari ed Elevate Qualificazioni, confermate non come area autonoma, ma come incarichi riportabili alle vecchie “Posizioni Organizzative”.
Nonostante ciò, l’atto di indirizzo, allo scopo di chiarire i rapporti tra i dipendenti inquadrati nell’area Funzionari/Eq, sollecita il prossimo Ccnl a specificare che i destinatari degli incarichi di Eq avranno il potere di coordinare gli altri dipendenti con pari inquadramento.
Quali sono le altre novità che dovrebbero trovare spazio nel nuovo Ccnl del personale del comparto Funzioni Locali?
Per quanto riguarda gli straordinari, l’atto di indirizzo punta, prima di tutto, all’aumento del fondo.
Il nuovo contratto del comparto Funzioni Locali potrà consentire l’incremento del fondo degli straordinari di una percentuale pari alla somma dei valori percentuali degli incrementi contrattuali a regime e futuri, con decorrenza dal triennio economico 2016/2018, al netto degli oneri riflessi.
Per le progressioni orizzontali l’indicazione è di semplificare le procedure.
In base alle indicazioni fornite, l’esperienza professionale di cui tenere conto è quella acquisita all’interno dell’ente che indice la progressione.
L’atto di indirizzo propone anche di richiamare la facoltà prevista per i comuni privi di dirigenza di incrementare le risorse per remunerare gli incarichi di elevata qualificazione.
Tale facoltà è prevista dall’articolo 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019.
Alcune delucidazioni riguardano, infine, le relazioni sindacali.
Infatti, sono da considerare estranee alla contrattazione integrativa materie relative alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici.
Non rientrano nella contrattazione integrativa anche le misure inerenti:
- la gestione del lavoro;
- l’articolazione dell’orario di lavoro, comprese turnazione e reperibilità;
- l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici;
- i sistemi di valutazione;
- i poteri di delega dirigenziale.
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Fonte: Italia Oggi n. 70 del 22/03/2024 pag. 36
Autore: Luigi Oliveri