Applicativo partecipazioni
Affari Generali

Applicativo partecipazioni: c’è tempo fino all’11 giugno per trasmettere i dati

L’applicativo Partecipazioni, da utilizzare per l’invio delle comunicazioni concernenti le partecipazioni, resterà aperto fino all’11 giugno 2025.

Pertanto, entro tale termine, le Amministrazioni pubbliche devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, i dati relativi:

  • al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023, da adottare entro il 31/12/2024 (art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016);
  • alla relazione, da approvare entro il 31/12/2024, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016);
  • alle partecipazioni detenute al 31/12/2023 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
  • ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2023 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

L’applicativo Partecipazioni è stato sviluppato per assolvere sia gli adempimenti informativi introdotti dal TUSP, che quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti.

Conseguentemente che cosa deve essere comunicato tramite l’applicativo Partecipazioni?

Alla luce delle funzionalità dell’applicativo, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, devono essere comunicate:

  • le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2023;
  • tutte le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione).

Per di più nel medesimo applicativo devono essere caricati i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Come è noto, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di comunicare, alla competente Sezione regionale di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023.

La Corte dei conti, con una comunicazione del 21 febbraio scorso, ha posto appunto l’accento sul predetto obbligo.

È previsto, inoltre, l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati.

Infatti, in tale circostanza le amministrazioni sono tenute ad inoltrare, attraverso l’applicativo, esplicita dichiarazione in tal senso.

Le stesse, pertanto, sono tenute a caricare a sistema il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze del 09/06/2025
Autore: Redazione Paweb

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