Fondo 2026 entro 10 giorni dall’avvio della contrattazione decentrata
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Fondo 2026 entro 10 giorni dall’avvio della contrattazione decentrata

Fondo 2026: ancora pochi giorni per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 2026. Prima dell’avvio dei negoziati, gli enti devono provvedere ad una “esauriente informazione” ai soggetti sindacali e a fornire i dati sull’utilizzo delle risorse del fondo dell’anno precedente.

Entro la fine del mese di aprile, infatti, tutte le p.a. che hanno approvato il bilancio di previsione e il Piao devono costituire il fondo per la contrattazione decentrata 2026, applicando le novità previste dal CCNL del 23 febbraio 2026.

Le disposizioni del nuovo contratto si aggiungono alle regole fissate in precedenza dal CCNL del 16 novembre 2022 e dal CCNL del 21 maggio 2018.

Prima dell’avvio della contrattazione decentrata, in base a quanto previsto dal nuovo contratto collettivo, gli enti devono provvedere ad una “esauriente informazione” ai soggetti sindacali e fornire “i dati a consuntivo sull’utilizzo delle risorse del fondo dell’anno precedente”.

La costituzione del fondo è di competenza del dirigente o responsabile competente.

La giunta deve intervenire previamente con una deliberazione sull’inserimento e sulla quantificazione delle scelte rimesse all’apprezzamento discrezionale delle amministrazioni. Per la parte stabile si tratta dell’incremento, insieme alle risorse per le elevate qualificazioni, fino al tetto del 48% del trattamento tabellare del 2023 (art. 14, co. 1-bis, D.L. n. 25/2025). Per la parte variabile, invece, sono molte le voci su cui la giunta si deve pronunciare ogni anno.

Fondo 2026: parte stabile e parte variabile

Sono numerose le voci di parte variabile su cui la giunta si deve pronunciare ogni anno (aumento fino all’1,2% del monte salari 1997, lo 0,22% del monte salari 2018, lo 0,22% del monte salari 2021).

Nella parte variabile vanno inserite anche le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, compresi gli incentivi delle funzioni tecniche.

Nella parte stabile occorre confermare tutte le voci del 2025, aggiungendo la Ria e gli assegni ad personam dei cessati nell’anno precedente.

Inoltre, è previsto un vincolo all’aumento stabilito dal D.L. n. 25/2025 nel caso di incremento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018. Tale incremento deve essere calcolato in modo da mantenere invariata l’incidenza media pro capite del salario accessorio dei dipendenti e delle elevate qualificazioni del 2018.

Tutti gli enti, compresi quelli in difficoltà finanziaria, devono inserire in parte stabile l’aumento dello 0,14% del monte salari 2021, escluso dal tetto del tetto del salario accessorio.

Ed ancora, gli enti devono ridurre la parte stabile per l’inglobamento nel trattamento economico fondamentale di una quota dell’indennità di comparto. Tale riduzione deve essere effettuata assumendo come base i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e determinato al 1° gennaio 2026. Contemporaneamente si deve procedere al taglio permanente di queste risorse dalla parte stabile e ad un taglio nella stessa misura del tetto del salario accessorio.

Nella parte variabile 2026 va inserito l’aumento dello 0,14% del monte salari 2021 relativo al 2024 e al 2025. Pertanto, questo incremento nel 2026 viene conteggiato tre volte.

Infine, se l’ente decide di utilizzare l’incremento fino allo 0,22% del monte salari 2021, può avere decorrenza dal 1° gennaio 2025, quindi essere inserito nel fondo 2026 per due volte.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 21 del 20/04/2026 pag. 107  “Contratti decentrati, entro 10 giorni la costituzione del fondo del 2026”
Autore: Arturo Bianco

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