Nel caso di specie, il Sindaco di un Comune ha sottoposto alla Corte dei conti della Lombardia una richiesta di parere avente ad oggetto l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 modificato dall’articolo 126 del D.Lgs. n. 209/2024, all’esito degli intervenuti pareri del MIT (n. 2986/2024, n. 3414/2025 e n. 3358/2025) volti a chiarire le incertezze interpretative sinora espresse in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche.
La sezione Lombardia, con la deliberazione n. 103/2026, ha evidenziato che il comma 3 dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le risorse destinate agli incentivi tecnici – nella misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara – sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Il comma 3 dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, però, non menziona l’Irap.
La conseguenza di ciò è che l’Irap non può rientrare né nella quota dell’80% del 2%, destinata al personale tecnico, né in quella del 20%, riservata ad altre finalità espressamente individuate dalla norma. Inserirla nell’una o nell’altra quota significherebbe traslare un onere tributario che per legge grava sull’amministrazione – soggetto passivo d’imposta – sul dipendente beneficiario dell’incentivo, trasformando di fatto l’Irap in un’imposta sul reddito del lavoratore.
Nella voce “Iva ed eventuali altre imposte” dell’allegato I.7 al Codice dei contratti rientra anche l’Irap?
La Corte ha affermato che la via corretta da seguire è quella del quadro economico dell’opera. Infatti, l’articolo 5 dell’allegato I.7 al Codice dei contratti, al punto 18, contempla la voce “Iva ed eventuali altre imposte“, nella quale rientra l’Irap.
In termini operativi, la Sezione Lombardia aderisce al meccanismo del giro contabile già individuato dalla Commissione Arconet nella riunione del 26 novembre 2025.
L’intero incentivo viene impegnato sui capitoli di investimento finanziati dal quadro economico; l’Irap è poi registrata tra le spese per imposte e tasse, con un accertamento di entrata compensativo che neutralizza la duplicazione della spesa.
Il personale non viene gravato di un costo fiscale che non gli compete, e le esigenze di copertura restano garantite senza oneri aggiuntivi per il bilancio ordinario.
Infine, la Corte, in merito ad un’altra richiesta espressa dal comune sul fatto che lo stesso principio si potesse estendere per analogia agli incentivi anti-evasione Imu e Tari previsti dall’articolo 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, ha dato un parere negativo.
In particolare, ha precisato che è la stessa lettera della norma a stabilire che la quota destinata al trattamento accessorio è calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’amministrazione. Il legislatore ha già incorporato nel meccanismo del 5% sul maggior gettito accertato e riscosso anche il costo dell’imposta regionale: quegli oneri devono trovare capienza all’interno dello stanziamento alimentato dal recupero tributario, senza ulteriore copertura esterna.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 25/03/2026
Autore: Gianluca Bertagna

