È pienamente conforme a quanto prevede il vigente codice appalti presentare un’offerta di ribasso per lo svolgimento di servizi tecnici pari al 100% della quota ribassabile.
È quanto affermato nella sentenza n. 5142/2026 dal T.A.R. Lazio.
In particolare, la pronuncia riguarda una procedura per l’affidamento di un accordo quadro concernente la manutenzione straordinaria di strade.
In sostanza, nel caso di specie, un concorrente ha impugnato un provvedimento di aggiudicazione ritenendo inammissibile un’offerta economica consistente in un ribasso pari al 100% della quota ribassabile del 35% dell’importo dei servizi di ingegneria e architettura.
Secondo il ricorrente, la predetta offerta sarebbe in contrasto con il disciplinare che vieta ribassi percentuali pari a 0 e a 100.
È conforme al codice degli appalti un’offerta di ribasso per lo svolgimento di servizi tecnici pari al 100% della quota ribassabile?
Per i giudici laziali, sì.
Infatti, secondo il T.A.R., la clausola della lex specialis, nell’escludere la possibilità di offrire un ribasso pari a 0 e pari a 100, non può riferirsi alla sola quota ribassabile dell’importo dei servizi professionali, ma all’offerta nel suo complesso che riguarda anche l’importo dei lavori da realizzare.
A sostegno di tale tesi i giudici richiamano anche il fatto che la clausola fa riferimento al “ribasso” al singolare.
Per di più, quest’ultima non è inserita nella disciplina tecnica dei servizi, bensì nella sezione dedicata alle istruzioni per la compilazione della busta economica.
I giudici hanno affermato, infine, che un ribasso del 100% sul 35% non risulta in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale perché esso risulta soddisfatto dalla circostanza che per i servizi tecnici è comunque assicurata a titolo di compenso la quota fissa del 65% dell’importo a base di gara.
Fonte: Italia Oggi n. 79 del 03/04/2026 pag. 30
Autore: Andrea Mascolini

