La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione 30 aprile 2026, n. 160, si è espressa sulla possibilità o meno di riconoscere gli incentivi tecnici in caso di appalti di servizi di manutenzione del verde pubblico (ampiamente sopra soglia) suddiviso in lotti da 500mila euro ciascuno.
Nel caso in esame, è stato nominato un unico direttore dell’esecuzione (Dec), diverso dal Rup, per tutti i lotti. Il dubbio è se l’incentivo possa essere riconosciuto nel caso di suddivisione in lotti, fermo restando che la gara mantiene la sua unitarietà in relazione alla tipologia della prestazione (manutenzione del verde pubblico).
La sezione, nel rammentare le condizioni legittimanti l’erogazione degli incentivi nei contratti di forniture e di servizi, ha precisato che una delle condizioni inderogabili riguarda la necessaria presenza di un direttore dell’esecuzione distinto dal Rup.
Il Dec non può essere nominato in modo automatico e le norme e la prassi connesse al pregresso Codice (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e linee guida Anac n. 3) esigevano precisi requisiti:
- un dato importo delle prestazioni,
- oppure, la certificazione sulla complessità dell’appalto.
Premesso ciò, la sezione evidenzia che il fatto che l’appalto risulti suddiviso in lotti non incide sulla tematica dell’erogazione del compenso.
Tuttavia, ciò che rileva è la prestazione, e quindi, la certificazione se l’esecuzione del contratto – e il controllo – risulti effettivamente complesso in modo tale da legittimare la nomina del direttore dell’esecuzione distinto dal Rup.
La problematica relativa alla certificazione della complessità dell’appalto si pone anche in relazione al nuovo Codice.
Incentivi tecnici per servizi di manutenzione del verde pubblico: cosa prevede l’attuale Codice
Anche il D.Lgs. n. 36/2023 (art. 32, allegato II.14) per i servizi non espressamente richiamati nella norma citata richiede un importo superiore ai 500 mila euro oppure la certificazione della complessità.
Pertanto, non esiste una pregiudiziale negativa sui servizi di manutenzione del verde pubblico. Occorre, in sostanza, certificarne la complessità.
Tale certificazione deve essere espressa, ovviamente, da un soggetto non in posizione di incompatibilità o conflitto di interessi perché interessato agli incentivi.
Di conseguenza la complessità non può essere certificata dal responsabile unico interessato al compenso e, probabilmente, neppure dal diretto dirigente e/o responsabile del servizio per i quali non si possono escludere gli incentivi.
In relazione a questi casi, di chiara incompatibilità, la stazione appaltante deve individuare, tra le regole di disciplina del riparto degli incentivi, la figura terza che possa valutare se esista o meno la complessità che legittimi al contempo la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal Rup e l’erogazione degli incentivi.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 13/05/2026 “Incentivi tecnici, la Corte dei conti frena sul verde pubblico: non basta dividere la gara in lotti”
Autori: Stefano Usai

