La manutenzione delle strade viene interessata dal decreto attuativo di riforma del Codice della Strada.
L’articolo 148 del provvedimento, infatti, cambia le destinazioni delle entrate da multe.
Infatti, almeno il 30% dei proventi derivanti da violazioni stradali dovrà essere destinato agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali,
Le Regioni e gli enti locali potranno utilizzare circa 1/3 dei proventi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica e delle barriere di protezione.
Le percentuali previste dall’articolo 208 del D.Lgs. n. 285/1992 – che lasciavano libertà di utilizzo al 50% delle entrate – sono destinate a sparire.
Se le strade sono di proprietà di altri enti, invece, i destinatari dei proventi dovranno effettuare gli interventi tramite convenzioni con i proprietari.
L’art. 148 del decreto sembra confermare la possibilità di finanziare anchele spese relative alla pubblica illuminazione, sempre se connesse alla messa in sicurezza delle strade.
La manutenzione delle strade: gli interventi della Corte dei conti
La Corte dei Conti Liguria (deliberazione n. 68/2016) aveva già in precedenza chiarito come l’illuminazione pubblica potesse essere compresa negli interventi che soddisfano i requisiti richiesti dal suddetto articolo 208.
Inoltre, il bilancio armonizzato, al programma 0803, comprende le spese relative a “viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica” ma deve sussistere il collegamento funzionale fra l’intervento e la sicurezza stradale.
La Corte dei Conti della Lombardia (delibera n. 138/2015,) aveva inoltre chiarito che l’illuminazione stradale può essere finanziata se l’intervento è finalizzato al miglioramento della visibilità, alla riduzione dei rischi di incidenti e alla sicurezza della circolazione.
Gli incassi eccedenti la percentuale minima del 30% dovranno essere utilizzati per il potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni stradali, o di altre attività funzionali alla sicurezza stradale o alla promozione della cultura della sicurezza.
Relativamente ai proventi degli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l’impiego di apparecchi, o di sistemi di rilevamento della velocità, o attraverso dispositivi di controllo a distanza delle violazioni effettuati sulle strade non in concessione, saranno ripartiti in misura pari al 50% ciascuno all’ente proprietario della strada e all’ente da cui dipende l’organo accertatore.
Il nuovo Codice della Strada entrerà presumibilmente in vigore nel 2028.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/10/2026
Autore: Anna Guiducci

