Incarichi ad esterni e responsabilità del segretario.
La Corte dei Conti del Trentino Alto Adige ha condannato per danno erariale il segretario che ha disposto un incarico di assistenza legale continuativa, lasciando in tal modo i compiti di assistenza a lui intestati dalla legge.
Nel caso in esame, il pubblico ministero ha citato in giudizio un segretario comunale per aver affidato all’esterno, ad un avvocato patrocinante alle magistrature superiori, un supporto legale in termini di consulenza.
Il segretario ha motivato la propria scelta a fronte di un compenso annuale modesto.
Cosa hanno deciso sulla questione i giudici contabili?
La Procura ha rinviato a giudizio il segretario per un danno erariale pari ai compensi corrisposti al professionista, dedotti del trenta percento per l’utilità ricevuta.
I giudici trentini, con la sentenza n. 28/2022, hanno confermato il danno erariale subito dall’ente.
La Corte dei Conti non mette in discussione la competenza del professionista esterno, quanto l’abdicazione o la dismissione delle funzioni intestate proprio al segretario che avrebbero dovuto elidere in radice il ricorso a professionisti esterni, per una generica attività di supporto in materia giuridica.
Quest’ultima non può essere superata, come ha evidenziato il segretario, dalla mancanza della laurea giuridica, poiché il titolo posseduto è stato pur sempre considerato sufficiente per ricoprire l’incarico.
Inoltre, l’approfondimento delle ordinarie questioni di sua competenza costituisce un dovere di diligenza che è a lui attribuito.
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Fonte: Italia Oggi n. 72 del 26/03/2022 pag. 27
Autore: Vincenzo Giannotti