Gli enti, dopo la conclusione del periodo transitorio, dovranno adeguare i contratti di lavoro al nuovo ordinamento professionale.
Il 1° aprile termina il periodo transitorio previsto dal CCNL 16 novembre 2022.
Tale lasso di tempo è stato previsto per dare modo, quindi, agli enti di attivarsi per disporre quanto necessario.
Il nuovo contratto detta i criteri generali delle declaratorie dei profili.
Conseguentemente l’aggiornamento dei contratti di lavoro individuali è indispensabile per tenere conto della necessaria modifica da apportare ai profili professionali.
Il contratto di lavoro individuale ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
L’adeguamento contrattuale, quindi, non ha valore costitutivo del rapporto, ma di regolazione.
Quest’ultima deve essere necessariamente aggiornata alla specificazione dei profili secondo il nuovo ordinamento.
Poiché la definizione dei profili spetta al singolo ente, non è corretto ritenere che i contratti individuali siano integrati automaticamente dal nuovo CCNL.
Perché è importante adeguare i contratti di lavoro?
La modifica dell’inquadramento e dei profili è fondamentale.
Essa, infatti, è indispensabile per regolare il cosiddetto ius variandi.
Si tratta, cioè, del potere datoriale di adibire il lavoratore a tutte le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento.
L’equivalenza delle mansioni non può essere desunta in astratto, ma va analizzata in concreto.
Lo strumento da utilizzare a questo scopo è proprio quello della definizione dei profili professionali.
In sede di definizione delle mansioni, responsabilità e comportamenti è necessario e possibile stabilire le equivalenze tra loro.
A tal fine è opportuno utilizzare le Linee di Indirizzo sulla programmazione dei fabbisogni, approvate con il D.M. 22 luglio 2022.
Gli enti, pertanto, devono adeguare i contratti di lavoro al nuovo ordinamento.
Per il reinquadramento, invece, non è richiesto alcun atto.
Il reinquadramento nelle nuove aree, infatti, è disposto automaticamente e direttamente dal CCNL 16.11.2022.
Tale reinquadramento è disciplinato, in particolare, nella Tabella B del CCNL.
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Fonte: Italia Oggi n. 65 del 17/03/2023 pag. 36
Autore: Luigi Oliveri