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Contratto decentrato non chiuso entro dicembre, rischio danno per l’ente

Le amministrazioni che non chiuderanno il contratto decentrato entro dicembre dovranno assorbire nel proprio bilancio le risorse di parte variabile.

Per concludere la contrattazione integrativa entro dicembre, la maggioranza delle amministrazioni sta puntando su una soluzione “ponte”: ripartizione del fondo e disciplina delle progressioni economiche, con l’aggiunta in alcuni enti dell’indennità di specifiche responsabilità e il rinvio al prossimo anno della stipula del contratto di parte normativa.

In sintesi, la predetta soluzione può ritenersi obbligata.

Il contratto del 16 novembre 2022 impegna le Pa ad avviare di norma la contrattazione.

Pertanto, le Pa avrebbero dovuto costituire il fondo entro i primi quattro mesi dell’anno.

Gli enti, tuttavia, hanno sottovalutato la disposizione in questione, considerando il predetto termine ordinatorio.

A differenza del diritto amministrativo, nel diritto del lavoro la violazione dei termini determina un inadempimento contrattuale.

Questa eccezione potrebbe essere sollevata dai singoli dipendenti, nel caso in cui la tardiva costituzione del fondo e il tardivo avvio della contrattazione determinino la mancata stipula del contratto decentrato definitivo entro l’anno e, quindi, l’acquisizione in economia al bilancio dell’ente di tutte le risorse di parte variabile non utilizzate.

Cosa potrebbe determinare la mancata stipula del contratto decentrato?

La mancata stipula del contratto decentrato integra gli estremi per un danno.

Per recuperare il ritardo, alcuni enti mirano ad attribuire, pertanto, una decorrenza retroattiva al contratto decentrato che si sottoscriverà entro la fine dell’anno.

Ma è un errore e una illegittimità.

I contratti, sia a livello nazionale sia di singoli enti, entrano in vigore il giorno dopo la sottoscrizione definitiva.

Le deroghe, infatti, devono essere espressamente previste.

Per quelli decentrati, l’unica è l’entrata in vigore alla data del 1° gennaio delle progressioni economiche finanziate da un contratto sottoscritto entro l’anno.

Per di più, tra le questioni riguardanti la contrattazione locale deve essere richiamata l’attenzione:

  • sull’incentivazione della performance;
  • sulle specifiche responsabilità;
  • sulla definizione di un’intesa a livello territoriale.

Nella disciplina della performance è necessario distinguere quella organizzativa e quella individuale.

Entrambe devono essere finanziate adeguatamente.

Il contratto decentrato può riservare, inoltre, una quota della performance individuale al finanziamento dei “progetti”.

Nella disciplina delle specifiche responsabilità si devono soprattutto individuare le ragioni che ne consentono la graduazione e assegnare a ognuna di esse un valore.

Infine, in base al contratto nazionale, la contrattazione può essere:

  • svolta in ambiti territoriali e non a livello di singoli enti;
  • concretizzata anche solo su alcuni temi.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 431 del 11/12/2023 pag. 29 “Rischio danno nell’ente che non chiude il contratto decentrato entro dicembre”

Autore: Arturo Bianco

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