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Appalti

Niente gara d’appalto senza certificazioni

L’Anac, con due pareri (n. 57/2023 e n. 57-bis/2023), ha chiarito che non si può aggiudicare una gara d’appalto senza certificazioni.

Ed ha aggiunto che nelle verifiche non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni.

Nel caso di specie, due stazioni appaltanti hanno chiesto all’Autorità se un’amministrazione possa aggiudicarsi una gara d’appalto anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sull’operatore economico aggiudicatario.

E se l’amministrazione in questione possa avvalersi del silenzio assenso.

In base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore, la risposta dell’Autorità è negativa.

La stazione appaltante non può, in questo caso, avvalersi del silenzio-assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi i 30 giorni dalla richiesta.

Attualmente occorre richiedere l’attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi.

L’Anac ha affermato che: “Sarebbe utile poter procedere con l’aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l’istituto del silenzio-assenso (Legge. n. 241/1990)”.

Inoltre, hanno domandato all’Anac “se sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite“.

L’Autorità ha risposto che, in base alla legislazione attuale, “l’aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza“.

Cosa richiede la norma ai fini dell’aggiudicazione della gara d’appalto?

La norma richiede espressamente, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto, che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario.

L’Anac ha aggiunto che “nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza“.

E “Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, viene disposta l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”. “Solo all’esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto.

Quindi “in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta“.

Inoltre, è bene evidenziare che la succitata documentazione richiesta può essere comunque sollecitata.

Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 287 del 06/12/2023 pag. 35 “Niente gara senza certificazioni”
Autore: Giovanni Galli

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