Dirigenti a tempo
Personale Enti Locali

Dirigenti a tempo, stabilizzazioni solo per chi ha superato un concorso

L’art. 28, comma 1-bis del D.L. n. 75/2023, il decreto “Pa-bis”, prevede che gli enti locali possono stabilizzare dirigenti a tempo e i responsabili attraverso concorsi.

Tali concorsi, però, devono garantire una riserva non inferiore al 50% alle assunzioni dall’esterno.

La Funzione Pubblica ha recentemente offerto una interpretazione restrittiva in merito alla possibilità data dal decreto.

Secondo la Funzione Pubblica quali dipendenti possono essere stabilizzati?

I soli dipendenti a tempo indeterminato dell’ente a cui è stato conferito un incarico.

Una volta stabilito questo vincolo, è però possibile che le stabilizzazioni siano fatte senza riservare almeno il 50% dei posti nello stesso concorso alle assunzioni dall’esterno, ma garantendo la riserva nella programmazione del fabbisogno.

Si tratta, quindi, di una forte limitazione per i dirigenti a tempo determinato assunti secondo le disposizioni previste dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

In conclusione, le istruzioni della Funzione Pubblica sono convincenti nella parte in cui indicano che la riserva per le assunzioni dall’esterno non deve operare necessariamente nell’ambito dello stesso concorso, in quanto è sufficiente che sia contenuta nella programmazione.

Tale interpretazione, però, appare troppo restrittiva nell’individuazione della platea dei destinatari della disposizione, visto che, di fatto, buona parte degli assunti ex 110 del Tuel, sono esclusi senza tener conto che nel dettato normativo non è richiesto che gli incaricati siano stati assunti necessariamente con un concorso pubblico.

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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 42 del 12/02/2024 pag. 25
Autore: Arturo Bianco

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