Nella legge di Bilancio 2023, al comma 205, dell’articolo 1, vi è la possibilità di stabilire per gli enti locali, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Nello specifico, i commi 186-205 della legge di Bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima (1° gennaio 2023).
Ciò vale anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane, aventi a oggetto atti impositivi e più precisamente:
- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ogni altro atto di imposizione,
mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Cosa accade nelle ipotesi in cui il ricorso pendente sia iscritto in primo grado o ci sia soccombenza dell’Agenzia fiscale?
La controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore, nelle ipotesi in cui il ricorso pendente sia iscritto in primo grado, mentre in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia.
E in caso di soccombenza della stessa nella pronuncia di secondo grado le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 15%.
In luogo della ulteriore sospensione del processo, si dispone che al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto.
Inoltre, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Infine, a condizione che l’ente deliberi entro il 31 marzo 2023, agli enti locali può essere accessibile la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 01/02/2023 “Gli enti locali hanno tempo fino al 31 marzo per decidere sulla <<pace fiscale>>”
Autore: Federico Gavioli