Gli incentivi alle funzioni tecniche vanno erogati nel rispetto della normativa anticorruzione.
L’articolo 16 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 4 dell’art. 45, del D.Lgs. n. 36/2023 (il Codice Appalti).
L’intervento del legislatore va considerato tenendo conto della normativa anticorruzione prevista dalla Legge n. 190/2012.
L’obiettivo è quello di scongiurare eventuali conflitti di interessi.
Tali conflitti possono essere causati dalla circostanza che a decidere dell’erogazione di tali somme sia anche il destinatario di esse.
Il problema, di fatto, si presenta adesso che a giovarsi dell’incentivo possono essere anche i dirigenti.
La nuova norma indica due vie per l’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche
L’incentivo “è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il Rup, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo”.
Il Responsabile unico del procedimento, quindi, non può mai essere il soggetto che corrisponde l’incentivo.
Il Rup, infatti, deve attestare solo se e in che misura i singoli dipendenti abbiano svolto le attività incentivabili.
Il “responsabile di servizio” preposto alla “struttura competente” dispone l’erogazione degli incentivi
Pertanto, il dirigente che ha svolto le funzioni di Rup, non può procedere all’erogazione.
In alternativa, l’erogazione dell’incentivo può essere disposto da un altro “dirigente” espressamente incaricato dall’amministrazione a tale scopo.
Questa seconda ipotesi si verifica se il “responsabile di servizio” è stato anche Rup, o comunque ha svolto attività incentivabili
Fonte: Italia Oggi n. 8 del 10/01/2025 pag. 27, “Erogazione degli incentivi per funzioni tecniche a due vie: il codice va applicato tenendo conto della normativa anticorruzione”
Autore: Luigi Oliveri