Le “piccole opere” dei Comuni, non finanziate più dal PNRR bensì dai vecchi stanziamenti nazionali dal 2020 al 2024, devono essere eseguite entro il 31 dicembre 2025.
Il mancato rispetto di tale termine comporterà la revoca del contributo, con decreto del ministero dell’Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026.
Al cambiamento della fonte di finanziamento delle «piccole opere» dei Comuni, dal PNRR ai vecchi stanziamenti nazionali, conseguono nuove regole procedurali per i comuni.
Le nuove regole includono:
- l’utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori;
- il sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi;
- la conferma del Regis per il monitoraggio e la rendicontazione.
Tutti i Codici unici di progetto dovranno essere inseriti nel Regis entro il 30 aprile, pena la revoca del contributo concesso alle amministrazioni.
Quali sono gli altri termini da rispettare ai fini della realizzazione delle piccole opere?
Gli altri termini sono:
- il 15 settembre di ciascun anno di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori; in caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo delle annualità 2020 – 2023 sarà revocato;
- il 30 aprile, per l’inserimento di tutti i Cup nel ReGis;
- sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione per alimentare integralmente il sistema Regis o dall’entrata in vigore del nuovo decreto PNRR, a seguito del collaudo/regolare esecuzione dell’opera.
In tutti i casi, il mancato rispetto dei termini comporterà il recupero dei contributi erogati da parte del ministero dell’Interno.
Successivamente all’aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo.
La restante parte sarà erogata solo dopo l’invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
Infine, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta possono essere utilizzati per nuovi investimenti, nel rispetto delle finalità delle piccole opere e a condizione del loro impegno entro sei mesi dal collaudo.
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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 28/02/2024
Autore: Patrizia Ruffini