riaccertamento dei residui
Contabilità Enti Locali

Riaccertamento dei residui: tre strade in base al loro anno di formazione

Il riaccertamento dei residui riferito all’esercizio 2023 presenta diverse insidie.

In sintesi le maggiori problematiche riguardano:

  • la cancellazione dei residui attivi ultratriennali;
  • le rilevazioni sui conti correnti postali;
  • il riaccertamento straordinario dei residui a seguito della rottamazione 2023;
  • le reimputazioni dei contributi del Pnrr digitale;
  • la formazione del fondo pluriennale vincolato per le opere nate sotto il nuovo Codice appalti.

La novità più significativa arriva, prima di tutto, dalla sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti.

Nella delibera n. 144/2023 della predetta Sezione sono indicati i principi applicativi per lo stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità.

In breve, i magistrati contabili hanno sostenuto che:

  • entro tre anni il residuo attivo si presume esigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per lo stralcio;
  • da tre a cinque anni il residuo attivo non si ritiene né esigibile né inesigibile, grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio sia il mantenimento;
  • il residuo attivo ultraquinquennale si suppone inesigibile, salvo che l’amministrazione non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento.

Quali sono gli altri elementi da considerare ai fini del riaccertamento dei residui?

In primo luogo, è necessario tenere presente che il Dm Economia 25 luglio 2023 ha disciplinato l’obbligo di conservare a residuo le somme accreditate sui conti correnti postali nel 2023, incassate nei primi giorni dell’anno 2024 su tale residuo.

Lo stesso criterio va utilizzato per gli interessi attivi maturati al 31 dicembre e per le spese di tenuta conto.

Dalla legge di bilancio 2023 arriva, inoltre, l’onere del riaccertamento straordinario collegato allo stralcio delle cartelle fino a mille euro.

E ancora, i contributi Pnrr relativi al digitale, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo entro il 31 dicembre 2023, da cui deriva l’esigibilità degli stessi, devono essere “spostati” al 2024.

Le spese finanziate da tali contributi sono da mantenere nel 2023 o da reimputare a seconda della esigibilità.

Infine, per i lavori pubblici “nati” dopo il nuovo Codice, di importo inferiore alla soglia per l’affidamento con gara, non è possibile costituire l’Fpv per l’intero quadro economico, ma solo per le obbligazioni giuridiche perfezionate.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 56 del 26/02/2024 pag. 25 “Riaccertamento dei residui: tre strade in base al loro anno di formazione”

Autori: Elena Brunetto    Patrizia Ruffini

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