Personale Enti Locali

Progressioni, no al doppio salto

La riforma delle progressioni verticali prevista dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 80/2021 (convertito in Legge 113/2021), che modifica l’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs 165/2001, non si esprime chiaramente sul problema del c.d. doppio salto.

Per doppio salto si intende il passaggio non alla categoria o all’area immediatamente successiva a quella di inquadramento, ma a a quella ancora successiva; negli enti locali, ad esempio, si tratterebbe di una progressione verticale dalla posizione B3 direttamente alla D, saltando la C.

Al fine di frugare ogni dubbio sulla questione, va evidenziato che, in base alla disciplina vigente, la progressione verticale consente solo l’ascesa verso la categoria o area immediatamente superiore a quella di inquadramento.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 1/1999 e n. 194/2002, ha bocciato da tempo il doppio salto evidenziato l’inidoneità della progressione come strumento per una veloce ascesa di carriera.

Fonte: Italia Oggi n. 213 del 10/09/2021 pag. 35
Autore: Luigi Oliveri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.