Indennità di risultato
Personale Enti Locali

Tripla incognita sui tagli ai dirigenti che non pagano

L’art. 4 Bis del D.L. n. 13/2023 dispone il taglio del 30% dell’indennità di risultato dei dirigenti in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento.

Tuttavia, non è chiaro se quanto disposto dalla norma si applica dal 2023 o dal 2024.

Infatti, la disposizione ha solamente previsto che entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 21 maggio 2023, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe dovuto definire “la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti” (previsione dettata però solo per le amministrazioni statali).

Indennità di risultato: i chiarimenti necessari sulla riduzione del 30%

La circolare RGS n. 1/2024 , però, non contiene alcuna indicazione sulla decorrenza dell’entrata in vigore della norma.

Il documento stabilisce solo che gli indicatori vanno calcolati per il 2024 su una base non inferiore all’ 80% delle fatture ricevute e per almeno il 95% dal 2025.

Di conseguenza, si ritiene che la disposizione entri in vigore solamente nel 2024.

Oltre alla questione della decorrenza, inoltre, sarebbe opportuno chiarire altri due punti.

Il primo punto è il seguente: si deve specificare se le p.a. possono graduare l’irrogazione di questa sanzione in relazione ai diversi livelli di responsabilità nei ritardi dei pagamenti.

Ed inoltre, va chiarito se questa disposizione si applica anche ai segretari e ai direttori generali degli enti locali.

Il secondo punto è il seguente: va chiarita la possibilità di introdurre una eventuale deroga per i pagamenti che sono effettuati in ritardo a causa del tardivo accredito delle somme necessarie.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 63 del 04/03/2024 pag. 23
Autore: Arturo Bianco

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